Agenzia delle Entrate: la detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico prevista dall’art.16, comma 1-septies del DL 63/2013 è consentita anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente
Ok agli ampliamenti volumetrici per il Sismabonus Acquisti: lo si evince dalla risposta n.97 dell'11 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce anche altri chiarimenti sulle asseverazioni tardive.
Il quesito è inerente un unico edificio costituito da 58 appartamenti e da 2 locali commerciali oltre a due livelli interrati con 58 box pertinenziali. Tale fabbricato ricade su un terreno di proprietà dell'Istante, in parte occupato da un edificio da demolire e in parte libero da manufatti ma accorpato all’intervento da eseguire sulla prima porzione di terreno e anch’esso edificabile. Nel 2019 sono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato, nel 2020 il Comune ha rilasciato la certificazione, le procedure autorizzative invece risalgono al 2018 e con comunicazione del 2019 ha autorizzato l'integrazione della pratica edilizia con l'attestazione di rischio sismico degli edifici esistenti e demoliti ad inizio lavori.
Si chiede, quindi, se è possibile fruire dell'agevolazione cd. Sismabonus Acquisti (articolo 16, comma 1-septies del DL 63/2013) per l'intero edificio in costruzione, considerando che la descritta cronologia degli adempimenti burocratici evidenziano la mancata presentazione dell'asseverazione contestualmente al permesso di costruire.
Le Entrate rispondono positivamente, ricordando che la norma richiamata dall’istante prevede che gli acquirenti di case ricostruire con riduzione del rischio sismico, anche con aumento volumetrico, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, possano fruire di detrazioni pari al 75% o all’85% del prezzo dell’unità se si provveda alla vendita delle abitazioni da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro diciotto mesi dalla data di conclusione lavori. Pertanto, beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
Detto questo, si evidenzia che:
LA RISPOSTA N.97/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Leggi anche
News Vedi tutte