Il Consiglio di Stato chiarisce che la progettazione delle strade è un’attività riservata alla figura professionale dell’ingegnere
Torniamo ancora sulle competenze professionali, stavolta riguardanti gli ingegneri e gli architetti, trattate dal Consiglio di Stato nella recente sentenza 1255/2021 dello scorso 11 febbraio, dove Palazzo Spada afferma che la progettazione delle opere stradali che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall’art. 1 del dpr 328/2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46 comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso DPR.
Si disquisisce su una procedura di appalto concernente la progettazione di opere stradali (realizzazione di una strada di collegamento). La Srl seconda classificata insorgeva con ricorso dinanzi al TAR per la Campania, censurando l’illegittimità della ammissione della controinteressata o comunque, in via subordinata, l’erronea attribuzione del punteggio tecnico alla relativa offerta, e, per l’effetto, invocando la riformulazione della graduatoria e, previo scorrimento, l’aggiudicazione in proprio favore del contratto. Segnatamente lamentava:
Il Tar però respingeva il ricorso e allora si arrivava al Consiglio di Stato, che ribaltava la sentenza dando ragione al ricorrente. Vediamo perché.
Palazzo Spada osserva che l'art. 51 del R.D. 2537/1925 prevede che “sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”; e l’art. 54, ai commi 2 e 3, precisa che, mentre gli ingegneri “sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali”, le competenze dell’architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.
Se, perciò, è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2015, n. 1692/12 e Id., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550), alcuna estensione si legittima in relazione alle “proposte progettuali migliorative” ovvero alle “varianti” di cui all’art. 95, comma 14 e 94, comma 1 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027; Id., sez. V, 20 novembre 2018, n. 6552).
Nel caso di specie l’integrazione dell’offerta tecnica, operata da parte appellata ed affidata ad un arcihtetto, è consistita:
Queste sono attività riservate, alla luce della richiamata normativa, alla figura professionale dell’ingegnere: il che è, di per sé, sufficiente a giustificare, in accoglimento del formulato motivo di doglianza e con assorbimento degli ulteriori motivi formulati, l’estromissione dell’aggiudicataria dalla procedura, con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione a suo favore.
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