Antincendio
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Prevenzione incendi: le visite di controllo dei Vigili del Fuoco

Il presente lavoro intende approfondire il tema dei controlli di prevenzione incendi, con particolare attenzione agli aspetti connessi alle relative modalità di espletamento, alla luce delle indicazioni riportate nella Linea Guida di riferimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.    

 

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Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi: procedimenti e obblighi

Come noto, il DPR 151/2011 individua nell’Allegato I le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e disciplina i procedimenti ad esse connesse. Le predette attività sono suddivise nelle categorie A, B e C “in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”. 

Per le attività in categoria B e C è prevista la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, che si esprime in merito alla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Per tutte le attività di cui all’Allegato I del DPR 151/2011 ricorre l’obbligo, prima dell’esercizio, della presentazione al Comando della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la quale, in caso di completezza formale, il Comando rilascia apposita ricevuta che costituisce titolo abilitativo all’esercizio ai soli fini antincendio. Per le attività in categoria A viene allegato alla SCIA anche il progetto.

In caso di attività in categoria A e B il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli mediante visite tecniche, finalizzate all’accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

I controlli “sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”. In caso di esito positivo, il Comando, a richiesta dell'interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Per le medesime finalità sopraesposte, in caso di attività in categoria C il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli mediante visite tecniche, rilasciando in esito alle stesse, in caso positivo, il certificato di prevenzione incendi entro quindici giorni dalla data di espletamento delle visite tecniche.

Nell’ambito delle attività di controllo espletate dai Vigili del Fuoco, entrano in gioco diversi attori; sicuramente è fondamentale il responsabile dell’attività, ma sono centrali anche i tecnici abilitati ed i professionisti antincendio, chiamati in particolare ad asseverare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, oltre che a produrre, in base alle proprie competenze e alle specifiche indicazioni normative, certificazioni e documentazioni attestanti che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

La linea guida per lo svolgimento delle visite di controllo

Al fine di fornire un indirizzo per lo svolgimento delle visite di controllo utile a tutte le figure a vario titolo coinvolte, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato una apposita linea guida (in allegato alla nota n.11194 del 14 agosto 2018 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica), di cui si intende approfondire la finalità, unitamente ai principali elementi costitutivi, rimandando alla stessa per ogni utile approfondimento di dettaglio. Si precisa che tale linea guida costituisce un indirizzo per le visite di controllo in riscontro alle SCIA presentate ai sensi del DPR 151/2011, per le attività progettate sia con le regole tecniche di prevenzione incendi di tipo tradizionale sia secondo i dettami del codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.).

> In fondo all'articolo è possibile SCARICARE LA LINEA GUIDA PER LE VISITE DI CONTROLLO

 

La visita di controllo: cosa sono e cosa non sono

Diverse sono le finalità che sottendono la linea guida del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito all’espletamento delle visite di controllo.

Sicuramente, l’indirizzo fornito rappresenta un utile strumento sia per i Vigili del Fuoco, al fine di migliorare l’uniformità nell’analisi della documentazione ed accrescere la sistematicità dell’espletamento delle visite di controllo, sia per i responsabili dell’attività ed i progettisti, per effettuare una auto-valutazione anche in modo preventivo rispetto alla visita di controllo. Inoltre, un ulteriore obiettivo della linea guida è quello di promuovere e sostenere la trasparenza dei procedimenti di prevenzione incendi. 

E’ bene precisare che il controllo sul campo dei Vigili del Fuoco avviene solo in esito alle attività di competenza dei tecnici abilitati e dei professionisti antincendio, a valle quindi della presentazione della SCIA a cui è acclusa l’asseverazione

Le modalità di espletamento della visita di controllo sono riportate nell’art.87 del DPR 64/2012 (il DPR lo trova in allegato in fondo all'articolo) relativo al Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, laddove, in sintesi, vengono declinate le azioni da parte del personale incaricato, anche nel rapporto con l’utenza. Tali punti sono stati ovviamente considerati nella linea guida, la quale, inoltre, precisa ulteriori aspetti di seguito sinteticamente discussi:

• le verifiche dei Vigili del Fuoco non sono collaudi ai fini antincendio dell’opera da costruzione in cui è presente l’attività ma bensì si configurano come controlli a campione e parziali di singoli aspetti e misure di prevenzione incendi. Tra l’altro, tali verifiche si espletano a valle delle attività svolte da tecnici abilitati, professionisti antincendio e tecnici installatori degli impianti;

• il tempo disponibile è ristretto, sia per non incidere eccessivamente sul regolare svolgimento dell’attività sia per assicurare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

• le verifiche di controllo da parte dei Vigili del Fuoco sono a vista e non strumentali.

Tali aspetti comportano una serie di considerazioni a corollario, ovvero:

• potranno essere valutati gli aspetti legati alla strategia antincendio più rilevanti e più significativi, di cui verificare un campione rappresentativo. Ciò comporta una pianificazione preventiva degli elementi da controllare a seconda della complessità dell’attività; inoltre, attesa la modalità operativa, appare opportuno poter eseguire la verifica alla presenza del titolare dell’attività e dei tecnici che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione dell’attività stessa; 

• in considerazione della funzione e della finalità dell’asseverazione, l’azione di controllo dei Vigili del Fuoco non si pone come obiettivo la ripetizione dei controlli, peraltro approfonditi, già espletati dai tecnici incaricati, ma bensì la verifica a vista e a campione degli elementi e degli aspetti più significativi in termini di prevenzione incendi;

• non trattandosi di verifiche strumentali, il controllo potrà interessare anche la lettura di verbali di collaudo o di sopralluogo nonché prevedere attività semplici (es. rimozioni di parti per ispezioni), in ogni caso eseguite dal personale incaricato dal responsabile dell’attività;

• particolare attenzione sarà riposta sulle procedure di manutenzione e quindi sulla visione del registro dei controlli antincendio;

• il personale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle attività di controllo potrà optare per la verifica di uno scenario incidentale previsto nel piano di emergenza, al fine di valutare la confidenza del personale con le procedure ivi riportate e le misure di protezione attiva, passiva e gestionali previste dal piano.

Ad ogni modo, al termine del sopralluogo viene redatto un apposito verbale con la indicazione delle attività svolte, e, se del caso, delle non conformità riscontrate, che possono condurre alla richiesta di eliminazione delle predette criticità, a prescrizioni urgenti per mantenere in esercizio l’attività nei casi più gravi, o addirittura alla richiesta di chiusura totale o parziale fino alla esecuzione degli adempimenti necessari.

 

L'espletamento del controllo

L’attività di controllo consta di due fasi

La prima fase è relativa all’analisi della documentazione precedente relativa all’attività, del progetto e della documentazione presentata in sede di SCIA. L’esame degli atti allegati alla SCIA sarà incentrata sulla verifica delle varie certificazioni/dichiarazioni previste dalla normativa (DM 7/8/2012, DM 37/08), redatte, ove necessario, sulla modulistica predisposta dai Vigili del Fuoco.

La seconda fase riguarda il controllo sul campo che, come detto, sarà presumibilmente parziale e a campione, e per il quale, quindi, è richiesta una pianificazione preventiva degli elementi oggetto di verifica. È opportuno comunque rimarcare che, ove risulti necessario, il controllo potrà essere esteso a tutte le misure antincendio.

 

Le liste di controllo della Linea Guida

In tale ottica, la linea guida dei Vigili del Fuoco offre alcune liste di controllo che si configurano come un utile strumento a supporto dell’attività di campo. Le liste di controllo fanno riferimento alle misure di prevenzione, protezione (attiva e passiva) e gestionali, quali la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo dell’incendio, la rivelazione e l’allarme, il controllo di fumi e calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. In sostanza, si tratta di misure che, globalmente, concretizzano la strategia antincendio, concorrendo insieme al conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed al sensibile contenimento del rischio di incendio.  

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