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Sismabonus Acquisti: asseverazione ok col vecchio modello. Ma niente Superbonus per acconti pre 1° luglio 2020

Agenzia delle Entrate: in presenza di tutte le altre misure richieste dalla norma, vale la modulistica che attesta i requisiti prescritti, utilizzata precedentemente al Decreto Rilancio

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Finalmente l'Agenzia delle Entrate mette fine - di fatto allineandosi anche alla risposta 168/2021 - a un dubbio che continuava a 'disturbare' addetti ai lavori e contribuenti intenti a pianificare l'acquisto di una casa sfruttando il cd. Sismabonus Acquisti, previsto dal comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013.

Il chiarimento contenuto nella risposta n.90/2021 del 17 marzo è importante: un’impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che intende acquistare da un proprio cliente a cui ha venduto un'abitazione antisismica il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale, a quest'ultimo spettante, potrà fruire del beneficio anche in presenza di un'asseverazione del rischio sismico predisposta con il modello previgente.

 

Sismabonus Acquisti: you remember?

Velocemente: è una detrazione IRPEF fruibile per l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico, eseguiti da imprese che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell’immobile.

 

Il vecchio modello è ok, non serve nuova attestazione col modello nuovo

Il problema sorge, in questo caso ma anche in tanti altri, perché che, come riferito dall’istante, l’asseverazione della "classe di rischio sismico" degli immobili demoliti e ricostruiti per i quali l'acquirente intende beneficiare delle detrazioni è stata depositata ante rogito con il modello B ex decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2017, divenuto obsoleto con le misure introdotte dal decreto “Rilancio” e quindi sostituito in data 6 agosto 2020, che ha 'aggiornato' il modello al Superbous 110% (DM 329/2020).

L'Agenzia quindi chiarisce che è possibile beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Di conseguenza, l’istante potrà essere cessionario del relativo credito. Infatti, l'agevolazione in esame è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, nel caso in oggetto non va "nuovamente" attestata ai fini del Superbonus e della relativa opzione di cui all'articolo 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L'aliquota corretta

Nello stesso interpello si chiede se si fruisce dell'aliquota dell'85% sull'importo massimo di 96mila euro o di quella pari al 110% sul medesimo importo, considerato che l'aliquota più elevata può essere applicata alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 con asseverazione depositata con il modello B introdotto in data 6 agosto 2020.

Le Entrate sottolineano che, qui, l'acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 121 del DL 34/2020. Il contribuente, quindi, può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito ma non potrà fruire del Superbonus, poiché l'aliquota al 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al periodo di vigenza della detrazione.

LA RISPOSTA 190/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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