L’Agenzia delle Entrate interviene per ricordare la normativa che regola i titoli abilitativi necessari (o meno) per realizzare questo tipo di interventi
Quale titolo edilizio serve per ristrutturare il bagno di casa, o meglio, serve per essere in regola con le detrazioni edilizie?
La domanda non è così banale, anzi, e in tal senso la recente risposta dell'Agenzia delle Entrate - da "La Posta di FiscoOggi" del 12 aprile 2021 - racchiude una serie di chiarimenti da tenere bene a mente quando si intendono effettuare lavori edilizi di tal tipo.
Nel caso specifico, si vuole ristrutturare il bagno di casa (di proprietà), includendo il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera. Si chiede quindi:
Il Fisco - a firma Paolo Calderone - precisa che, per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.
Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del Dpr 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.
Si ricorda che il d.lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2) ha attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In sintesi:
Poi c'è anche il Glossario Unico dell'edilizia libera, 'tratto' dal decreto del 2 marzo 2018 del MIT, che riepiloga le principali opere realizzabili in attività libera.
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