Incentivi | Industria 4.0
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Industria 4.0: incentivi, caratteristiche tecnologiche e Direttiva CE impianti e insiemi di macchine

Il piano Industria 4.0 ha introdotto l’incentivo per l’acquisto di beni strumentali. Quali sono e quali caratteristiche tecnologiche devono soddisfare?

Il nuovo approfondimento della Rubrica curata da Marco Belardi prosegue nell'analisi di alcuni aspetti centrali e criticità che frequentemente si presentano alle aziende che intraprendono percorsi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione.

In particolare questo capita quando l’azienda intende usufruire degli importanti incentivi riproposti dal Piano Transizione per gli investimenti in beni strumentali “4.0” (credito di imposta previsto dai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della legge 178/2020 – c.d. “Legge di Bilancio 2021).

I beni, se eleggibili all’incentivo in quanto riconducibili al primo gruppo dell’allegato A all’art. 1 della legge 232/2016 (come nel caso di macchine impianti – cioè la quasi totalità dei beni strumentali materiali agevolabili), devono infatti soddisfare numerose caratteristiche tecnologiche (le cosidette 5+2/3).

Tra i cinque requisiti obbligatori ve n’è uno – “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” – che, nel caso in cui oggetto di agevolazione siano impianti o insiemi di macchine, riconducibili al punto 3 del primo gruppo dell’allegato A, viene affrontato con eccessiva disinvoltura o leggerezza o in assenza delle necessarie informazioni con conseguenti gravi carenze e responsabilità in capo all’azienda utilizzatrice beneficiaria e con perizie attestanti una rispondenza ai requisiti di fatto assente.

 

Il credito d’imposta per beni strumentali 4.0.: i requisiti 

Il piano Industria 4.0 introdotto con la Legge 232/2016, e confermato con le Leggi di Bilancio successive, ha previsto l’incentivo per l’acquisto di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, il c.d. “Iper ammortamento”, ora trasformato in credito d’imposta per beni strumentali 4.0.

La misura ha l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

I beni oggetto di tale agevolazione, presenti nell’Allegato A della menzionata Legge di Bilancio, sono suddivisi in tre gruppi ognuno contenente una serie di punti corrispondenti ad una classe di beni:

  1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

La norma prevede che i beni, opportunamente ricondotti a uno dei punti dei tre gruppi, debbano soddisfare un requisito tecnico fondamentale, ossia la c.d. “Interconnessione” ai sistemi informativi di fabbrica o con la rete di fornitura (argomento già trattato in un articolo precedente di questa rubrica). La disciplina, inoltre, prevede per i soli beni appartenenti al gruppo I, che identifica le “macchine” come intese ai sensi della Direttiva Macchine 42/2006/CE, il rispetto di 5 caratteristiche obbligatorie e 2 ulteriori a scelta in un gruppo di 3 ulteriori; per cui sarà necessario il soddisfacimento di 7 requisiti per poter usufruire dell’agevolazione.

 

Agevolazioni per beni strumentali 4.0Figura 1 – Regimi agevolativi nel tempo (a cura dell'autore)

 

Il presente articolo vuole soffermarsi sul requisito numero 5 il quale richiede la “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”, requisito frequentemente sottovalutato dalle imprese per la confusione che può crearsi nella relazione tra il bene oggetto di beneficio e le macchine di cui è composto. 

 

Il caso delle isole e linee produttive composte da insiemi di macchine

Non esiste infatti una corrispondenza specifica tra la macchina e il bene oggetto di agevolazione, il quale potrebbe essere costituito da più macchine, come nel caso di una linea produttiva o di impianti complessi riconducibili al punto 3 del gruppo I che identifica le “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.

È un caso abbastanza frequente che nelle aziende vengano realizzate linee di produzione, isole o insiemi di macchine che, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, costituiscono macchine a tutti gli effetti e che, come tali, necessitano quindi di una marcatura CE nonostante la conformità delle macchine costituenti l’assieme.

Infatti, l’assemblaggio di macchinari, seppur già regolarmente marcati CE, può comportare la necessità di una nuova marcatura dell’assieme nel caso in cui i macchinari che costituiscono l’insieme di macchine:

  • siano montati insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
  • siano collegati in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisca direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
  • siano coordinate da un sistema di controllo comune;

In pratica, la definizione degli insiemi di macchine, indica che gli stessi siano disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. 

È altresì importante evidenziare che non sempre un gruppo di macchine collegate le une alle altre costituiscono un insieme di macchine: infatti, se il funzionamento di ogni macchina è indipendente dalle altre, allora non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

 

Direttiva Macchine: la responsabilità del fabbricante

Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è considerato il fabbricante ed è pertanto sua responsabilità garantire che l’insieme nel suo complesso ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine e delle altre direttive applicabili.

Il fabbricante dovrà pertanto redigere il fascicolo tecnico comprendente la valutazione dei rischi, redigere il manuale di istruzioni per l’insieme di macchine, stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine, apporre la targa sull’insieme di macchine riportante la ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, la designazione della macchina, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, eventualmente il numero di serie, e l’anno di costruzione, ossia l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

La dichiarazione CE di conformità, per le macchine complete, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di montaggio per le quasi-macchine incorporate nell’insieme di macchine, devono essere incluse nel fascicolo tecnico per l’insieme di macchine di cui si deve inoltre documentare ogni eventuale modifica apportata alle unità che lo costituiscono in fase di incorporazione nell’insieme.

Nelle realtà aziendali non è così inusuale trovare installate due o più macchine, acquistate separatamente, regolarmente marcate CE e collegate tra di loro dall’utilizzatore senza che venga effettuata la verifica se tale raggruppamento costituisca un insieme di macchine ai sensi della direttiva macchine rendendo quindi necessaria la marcatura di tutto l’assieme.

Nella pratica sono riscontrabili le seguenti casistiche:

  • Realizzazione di un nuovo impianto costituito da nuove macchine e quasi macchine;
  • Realizzazione di un nuovo impianto con incorporazione di macchine usate;
  • Modifica di impianti già esistenti.

 

Realizzazione di un nuovo impianto costituito da macchine nuove e quasi macchine

Per la realizzazione di una nuova linea (“insieme di macchine”) possono essere utilizzate nuove macchine o quasi macchine: il fabbricante deve accertarsi che le macchine siano accompagnate dalla marcatura CE e dal manuale di istruzioni conforme alle prescrizioni della Direttiva Macchine mentre per le quasi-macchine, unicamente destinate all’incorporazione, devono essere necessariamente presenti la dichiarazione di incorporazione di quasi macchina e le relative istruzioni di assemblaggio fornite dal costruttore.

Tale documentazione deve essere allegata al fascicolo tecnico dell’insieme di macchine.

Il fabbricante del nuovo insieme di macchine diventa quindi responsabile di tutto l’insieme, quindi anche della conformità delle macchine assemblate. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità delle singole macchine o del manuale di istruzioni delle stesse non siano disponibili, il fabbricante dell’insieme di macchine deve verificarne la conformità delle singole macchine e richiedere o redigere il manuale di istruzioni.

Lo stesso fabbricante, nell’incorporare le quasi-macchine, deve integrare i “Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute” non completati dal costruttore della quasi-macchina.

In definitiva, il fabbricante deve verificare i rischi derivanti dall’interfacciamento delle macchine e quasi macchine, con le altre macchine assemblate nell’insieme, redigere la documentazione riferita all’insieme (fascicolo tecnico, valutazione dei rischi, manuale di istruzioni, dichiarazione di conformità dell’insieme) e apporre la marcatura CE all’insieme di macchine.

 

Realizzazione di un nuovo impianto con incorporazione di macchine usate

Se nella costruzione di un nuovo insieme di macchine si rende necessaria l’incorporazione di macchine usate, antecedenti la marcatura CE, e già in servizio in ambito UE, queste devono essere conformi alle legislazioni nazionali di recepimento della Direttiva 89/655/CEE e della Direttiva 2009/104/CE mentre risulta non necessaria la marcatura CE delle singole macchine. 

Considerando che la Direttiva Macchine trova applicazione nel momento della prima immissione delle macchine sul mercato e messa in servizio nell’UE, le macchine usate importate da Paesi Extra-UE e prive di marcatura CE devono essere rese conformi alla Direttiva Macchine ed essere marcate CE.

In conclusione, l’insieme di macchine complessivo, essendo messo in servizio per la prima volta, deve essere conforme alla Direttiva Macchine e a tutte le prescrizioni che ne conseguono.

 

Modifica di impianti già esistenti

In alcuni casi, una o più delle unità costitutive, gli insiemi di macchine esistenti possono essere sostituite con nuove macchine, oppure nuove macchine possono essere aggiunte all’insieme. Si pone pertanto il problema di capire se un insieme di macchine composto da unità nuove e unità già esistenti sia nel suo complesso oggetto della Direttiva Macchine.

Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda.

Tuttavia, si possono seguire le seguenti indicazioni generali: 

  1. Se la sostituzione o l’aggiunta di una nuova macchina non influisce in modo significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto dell’insieme, la nuova unità può essere considerata una macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso, non si rende necessaria alcuna azione, considerando che:
  • nel caso di aggiunta di una macchina completa che può funzionare anche separatamente, che reca la marcatura CE ed è accompagnata da una dichiarazione CE di conformità, l’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere considerata come l’installazione della macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità, marcatura CE o dichiarazione CE di conformità; 
  • nel caso di aggiunta di una quasi-macchina, il soggetto che esegue l’incorporazione nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità e deve pertanto valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre attrezzature e l’insieme di macchine, assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, redigere una dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE sulla nuova unità al termine del montaggio.

    2. Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove macchine ad un insieme di macchine esistente ha un impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza dell’insieme nel suo complesso o comporta modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che la modifica dia luogo a un nuovo insieme di macchine a cui deve applicarsi la Direttiva Macchine. L’insieme nel suo complesso deve quindi ottemperare alle prescrizioni della direttiva macchine. 

 

Industria 4.0: la perizia tecnica per beneficiare degli incentivi

Prestiamo la dovuta attenzione quindi, durante l’effettuazione del sopralluogo e analisi della documentazione, svolti al fine di redigere la perizia attestante il possesso dei requisiti richiesti, affichè l’azienda potenziale beneficiaria possa godere degli incentivi.

Se si ricade nel caso di “insieme di macchine”, sprovvisto di idonea marcatura CE, informiamo il legale rappresentante di una situazione, che non solo risulta ostativa alla redazione della perizia stessa ma comporta tutte le (gravi) conseguenze civili e penali previste dalla violazione della direttiva e dal D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico della sicurezza sul lavoro).

 

belardi_incentivi_02.jpgFigura 2 - Le cinque caratteristiche obbligatorie

belardi_incentivi_03.jpgFigura 3 - Le tre caratteristiche ulteriori

 


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Curata dall'Ing. Marco Belardi, Consulente del Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo format promosso da Ingenio, nasce per fornire maggiori informazioni sulle norme e le opportunità che accompagnano il Piano Transizione 4.0. e di come gli Ingegneri possano esserne parte essenziale. 

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