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Professioni tecniche: tutte le responsabilità del collaudatore in corso d'opera

Cassazione: il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate

Frana in cantiere per lavori di scavo

Come si fa a capire se le responsabilità per il risarcimento dei danni dovuti ad una frana causata da lavori di scavo per la costruzione di garage sono in capo al collaudatore delle strutture in corso d'opera?

Risponde la Cassazione nell'ordinanza 12869/2021 dello scorso 3 maggio, utile per fare chiarezza su un argomento molto delicato che spazia dalle responsabilità professionali agli svariati ruoli dei professionisti del cantiere edile.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva rilevato che era corretta l'affermazione della responsabilità del collaudatore, ricondotta dal Tribunale «alla previsione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1983 espressamente richiamato, che [...] sancisce che prima dell'inizio dei lavori il collaudatore è tenuto al controllo dei calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi dell'art. 2».

Nel ricorso (secondo motivo) si punta invece sul fatto che l'ipotetica "vigilanza" rispetto all'attività di "scavo" e "sbancamento" - che è l'attività che ha (in termini causali) provocato la frana - non rientrava (e non rientra) nelle competenze del collaudatore, bensì nelle dirette e distinte ed esclusive responsabilità del direttore dei lavori;

Ciò in quanto, «mentre la responsabilità, in capo al direttore dei lavori, inizia con l'inizio delle prime lavorazioni in cantiere — e quindi anche "scavo" e "sbancamento" qualunque sia la loro natura [..1- la responsabilità del collaudatore, invece, è individuabile solo con l'inizio delle opere strutturali (si parla, infatti, di "norme sismiche" attinenti alla sola "statica")».

Con riferimento alla normativa di settore e - specificamente - alla L.R. n. 9/1983, «la effettuazione di opere di "scavo" non può coinvolgere in termini di responsabilità il collaudatore, la cui funzione si esplica solo in relazione al processo costruttivo e sismico e non rispetto alle opere di scavo»;

La Corte - sempre secondo parte ricorrente - non avrebbe potuto presumere che il collaudatore fosse informato delle opere in corso per il solo fatto che abitasse nei pressi del cantiere, difettando - al riguardo - i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

 

Professioni tecniche: tutte le responsabilità del collaudatore in corso d'opera

 

Il perimetro delle responsabilità del collaudatore

La Corte Suprema accoglie il ricorso nella parte in cui contesta la possibilità di configurare la responsabilità del collaudatore in corso d'opera in difetto di inizio dell'attività costruttiva; deve considerarsi, infatti, che:

  • la L.R. 7.1.1983, n. 9 (recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), dispone - all'art. 5., co. 1° - che "il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2;
  • il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi";
  • l'oggetto della normativa (che, per quanto emerge dall'art. 1, concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici compiti attribuiti al collaudatore in corso d'opera consentono, in modo univoco, di ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del collaudatore l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali ("in concomitanza") deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari esecutivi.

 

Inizio dei lavori

In definitiva, la discriminante è rappresentata dall'inizio dei lavori edilizi e va escluso, chiude la Cassazione, che in mancanza di inizio di tali lavori, il collaudatore possa essere chiamato a rispondere per danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere, ma estranee (nel caso, meramente prodromiche e preparatorie) alle specifiche prestazioni ad esso demandate.

Ha quindi errato pertanto la Corte territoriale nel momento in cui ha sussunto la vicenda nell'ambito della fattispecie dell'art. 5 L.R. n. 9/1983, in mancanza dei presupposti fattuali (l'inizio della costruzione) per poter configurare una responsabilità omissiva del collaudatore in corso d'opera.

 

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