Sismabonus
Data Pubblicazione:

SuperSismabonus Acquisti e 1 gennaio 2017: le regole della procedura autorizzatoria

Agenzia delle Entrate: le disposizioni normative per la fruizione del beneficio prevedono come condizione necessaria che l’iter per avere le approvazioni sia stato iniziato dopo il 1° gennaio 2017

Procedure autorizzatorie e Sismabonus Acquisti: occhio alle date

Ancora tanto Sismabonus Acquisti (art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013), che può diventare, all'occorrenza, Superbonus 110%, nei recenti chiarimenti ufficiali del Fisco.

Nella risposta 365 del 24 maggio 2021, infatti, le Entrate evidenziano che gli acquirenti di unità abitative facenti parti di un complesso industriale riqualificato sito in una zona a rischio sismico non potranno beneficiare della detrazione d’imposta prevista dalla normativa, in quanto, secondo i fatti rappresentati dall’istante, le procedure autorizzatorie sono state avviate in data antecedente il 1° gennaio 2017.

La normativa sul bonus di cui sopra, infatti, prevede che l’iter delle autorizzazioni sia successivo a tale data.

 

Demo-ricostruzione con tutti i crismi, ma se le procedure partono dopo...

L'istante è proprietaria di un complesso industriale per il quale ha presentato istanza, al Comune stesso, di riqualificazione dell'area residenziale.

Per tale riqualificazione sono stati previsti interventi integrati di riorganizzazione urbana, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dello spazio urbane, ad una integrazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità ed alla risoluzione di condizioni di degrado paesaggistico.

Nell'ambito degli interventi di demolizione e rifacimento sono state rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa, inclusa la produzione dell'asseverazione da cui risulterà una riduzione del rischio sismico di oltre due classi, e l'alienazione dell’immobile è avvenuta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

L’Agenzia, nel riconoscere in via generale la correttezza dell’operato dell’istante per la fruizione del “Sismabonus vendite”, rileva, tuttavia, che nel caso in esame non è stata rispettata la data di inizio della procedura autorizzatoria che deve avvenire necessariamente dopo il 1° gennaio 2017, mentre da quanto indicato dall’istante, l’adempimento sarebbe avvenuto in data precedente.

Dalla descrizione della fattispecie emergono, cioè, una serie di atti antecedenti al 1° gennaio 2017 costituenti parte della "procedura autorizzatoria" in questione, posta la consequenzialità necessaria di tali atti con la definizione dei contenuti della Convenzione e del Permesso di Costruire.

Ne consegue che i soggetti acquirenti delle unità immobiliari, sulla base di quanto rappresentato anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, e stante il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie cui è subordinata la spettanza dell'agevolazione, non possono fruire del Sismabonus Acquisti.

SuperSismabonus Acquisti e 1 gennaio 2017: le regole della procedura autorizzatoria

L'asseverazione retroattiva

Le Entrate precisano, in ogni caso, che resta ferma la possibilità del contribuente di documentatare, a seguito del parere dell'Ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio 2017.

Al riguardo si chiama in causa la circolare n. 19/2020, secondo cui “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.

Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più