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Pergotenda, a volte ritornano: la tettoia con telo di plastica ritraibile è libera

Tar Campania: un manufatto con copertura in telo di plastica ritraibile, poggiante su 5 pilastrini di sostegno verticale bullonati al suolo e 3 orizzontali, è qualificabile come pergotenda e non richiede il permesso di costruire

Pergotenda: a volte ritornano

Spesso si parla di pergotende, a volte sbagliando (e scatta l'abuso), a volte a ragione, con la conferma dell'edilizia libera o, magari, l'annullamento dell'ordine di demolizione del comune da parte del Tar.

E' proprio questo il caso della sentenza 3613/2021 dello scorso 31 maggio, relativa al caso di una "veranda in alluminio di mq 48 circa con altezza variabile da m 2,50 a m 3 per tre lati circoscritta da teli in plastica e da un lato da muratura di confine di fabbricato con copertura in telo di plastica ritraibile il tutto poggiante su 5 pilastrini di sostegno verticale bullonati al suolo e 3 orizzontali;tettoia di mq 6xe con h=3 m circa".

Per questa particolare 'tettoia', il comune ingiungeva alla ricorrente, nella qualità di responsabile dell’abuso, il ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere ritenute abusive, con ingiunzione di demolizione.

Ma secondo la ricorrente, trattandosi di una semplice pergotenda, non occorreva alcun titolo edilizio cosicchè la sanzione demolitoria era stata applicata in maniera illegittima.

Pergotenda, a volte ritornano: la tettoia con telo di plastica ritraibile è libera


La tettoia col telo di plastica ritraibile è una pergotenda, non una ristrutturazione

Il comune si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso rilevando come le opere in contestazione rientravano nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d del dpr 380/2001 e, pertanto, abbisognavano di apposito titolo abilitativo.

Ma così non è per il Tar: il manufatto contestato dal Comune non presenta caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di un nuovo organismo edilizio, idoneo a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia rilevante del territorio, e, quindi, abbisognevole del previo rilascio del titolo edilizio.

In tal senso sono determinanti:

  • le caratteristiche del manufatto per come rilevate dallo stesso verbale di sopralluogo che si presentava per tre lati circoscritto da teli in plastica trasparente e ricoperto da una tenda anch’essa in materiale plastico ritraibile. Ciò detto, ed in mancanza di ulteriori rilievi da parte del Comune, il manufatto appare privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di un nuovo organismo edilizio idoneo a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, necessitare del previo rilascio del titolo edilizio;
  • la giurisprudenza menzionata nell’ordinanza cautelare (C. Stato, IV, 1.7.2019, n. 4472) stante la quale “…per configurare una c.d. “pergotenda”, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018 n.5737)”.

Pergotenda legittima: altra definizione

A conclusione, il Tar cita la recente sentenza che 3393/2021 del Consiglio di Stato secondo cui: “Non è necessario il rilascio del permesso di costruire, e conseguentemente è illegittimo il relativo ordine di demolizione adottato, per l'istallazione di una pergotenda qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende” ; e nel caso in esame è lo stesso provvedimento esaminato che definisce “la copertura in telo in plastica” come “ritraibile”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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