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Fondo prevenzione rischio sismico: soldi per microzonazione e interventi strutturali

L'ordinanza della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 150 milioni di euro

Segnaliamo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, è stata pubblicata l'ordinanza 20 maggio 2021 n. 780 del Dipartimento della protezione civile, che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, come rifinanziato dalla legge 145/2018, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

 

Modulistica e strumenti

Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

Cosa viene finanziato

Le risorse disponibili per gli anni 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti dall'importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono state destinate, entro i limiti d'importo previsti dall'art. 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:

  • a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
  • b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica.

É possibile anche la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14.

Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica.

La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

Fondo prevenzione del rischio sismico: soldi per microzonazione e interventi strutturali

Microzonazione sismica: i dettagli

Le risorse per la microzonazione possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», cosi' come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125 g.

Nell'allegato 7 e' riportato l'elenco di tali comuni comprensivo del valore di «ag», della data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica.

Qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessita' di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, e' possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attivita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati. 3

Qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, ossia che le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori comuni, anche non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7, su cui effettuare gli studi o non vi sia necessita' di approfondimenti di livello superiore o di aggiornamento degli studi gia' effettuati, le risorse per le azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere altresi' impegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), con priorita' per gli interventi su edifici di proprieta' comunale.

I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi gia' effettuati di cui al comma 2, sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 7, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. 5.

 

Azioni di prevenzione strutturale: i dettagli

Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per edifici o opere situati nei comuni elencati nell'allegato 7.

Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S·ag non inferiore a 0,125 g.

 

Copertura oneri e verifiche tecniche

Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalita', delle procedure connesse alla gestione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalita' di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attivita' dei comuni previste dalla presente ordinanza.

Le regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell'allegato 7, da eseguire ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, per la determinazione, tra l'altro, dei rapporti capacita'/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, come definiti nel successivo art. 17, comma 2.

I parametri di costo per le verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati ai sensi dell'allegato 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n. 3362, e incrementati del 25%.

Le verifiche tecniche:

  • dovranno consentire di classificare gli edifici in base al loro rischio sismico, calcolato in accordo con le linee guida annesse al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017, a partire dai valori dei suddetti rapporti capacità/domanda;
  • saranno sintetizzate nelle schede riportate nell'allegato 2, aggiornato alle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, che saranno inviate al Dipartimento della protezione civile mediante procedure e strumenti informatici messi a disposizione da quest'ultimo.

Risorse disponibili e ripartizione

Per le annualita' 2019, 2020 e 2021 sono state predisposte le risorse, pari a 150 milioni di euro complessivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la seguente ripartizione:

  • a) per le azioni di microzonazione sismica: euro 16.280.000;
  • b) per le azioni di prevenzione strutturale: euro 131.720.000.

TUTTE LE ULTERIORI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SONO REPERIBILI ALL'INTERNO DELL'ORDINANZA, DISPONIBILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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