Cappotto termico
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Il “cappotto termico” o ETICS: cosa c'è da sapere sulla marcatura CE del kit o dei suoi componenti

Il “cappotto termico” o ETICS: E’ obbligatoria la marcatura CE per i prodotti isolanti? Ma che cosa è il TAB? che cos’è l’ETA e che cos’è l’EAD? scopri tutte le risposte ai principali dubbi.

Grazie al contributo dell'ITC CNR si vogliono chiarire alcuni concetti in merito alla certificazione del kit “ETICS” e dei suoi componenti, richiamati dai recenti interventi legislativi di sostegno alla riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio edilizio esistente. Nonostante il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (305/2011, “CPR”) sia vigente da quasi un decennio, la tematica appare a volte confusa anche tra gli “addetti ai lavori”.

Vediamo con questo articolo cosa c'è da sapere sulla marcatura CE del kit o dei suoi componenti e come evitare gli errori più frequenti in tema di certificazione.

L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) è una struttura scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che opera principalmente nel settore dell’ingegneria civile e dell’architettura. Una delle principali “mission” dell’istituto è quello di supportare le aziende nel percorso di ottenimento della marcatura CE sia in ambito volontario (attraverso l’ottenimento dell’ETA) che in ambito obbligatorio (quando il prodotto ricade nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata). In particolare, ITC CNR è l’unico Technical Assessment Body (TAB) italiano che può rilasciare, al momento, gli ETA sui “cappotti termici”.


In quali casi la marcatura CE è obbligatoria?

Le “norme di prodotto” UNI EN 13162 e UNI EN 13163 sono certamente le norme più note ai progettisti in questa materia, poiché sono armonizzate (ossia citate nell’Official Journal of the European Union – OJEU) e disciplinano alcuni materiali isolanti (lana minerale e EPS) che risultano essere tra i più comunemente impiegati come componenti dei kit ETICS.

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione “DoP” e marcare CE il prodotto stesso.

Ai sensi del Regolamento europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) è definito come “prodotto da costruzione anche un kit, ossia "un prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione”. 

 

La marcatura CE è un sinonimo di qualità?

Una norma armonizzata, definita dal CPR come “una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione”, obbliga il Fabbricante che commercializza un prodotto a dichiarare almeno una delle prestazioni relative alle caratteristiche essenziali, ma non a rispettare dei “requisiti minimi di prestazione”.

La marcatura CE non è un marchio di “conformità a quanto specificato nella norma” ma, per citare il Regolamento Europeo dei prodotti da costruzione 305/2011 “La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata”.  

In altre parole, l’apposizione della marcatura CE garantisce che un prodotto presenta le prestazioni dichiarate dal Fabbricante nella Dichiarazione di Prestazione. Tali prestazioni sono garantite dal Fabbricante mediante l’esercizio continuo del “controllo della produzione in fabbrica» (FPC) ovvero attraverso il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica.

Alcune specifiche tecniche armonizzate (con queste ultime intendiamo sia le “norme armonizzate” che i “documenti per la valutazione europea – EAD”) richiedono in questa fase di verifica della “costanza di prestazione” l’intervento di Organismi Notificati, ovvero di organismi terzi esterni al processo di produzione. L’intervento deve essere propedeutico alla redazione della DoP da parte dei Fabbricanti e quindi all’apposizione della marcatura CE sul prodotto da costruzione.

 

E’ obbligatoria la marcatura CE per i prodotti isolanti?

Le norme europee sono prodotte dal CEN e, in base all’ente nazionale che le “traduce”, vengono denominate come UNI EN, DIN EN, BS EN, etc. Il sottoinsieme delle norme EN che sono citate nell’OJEU (circa il 10% delle norme EN) prende il nome di “norme armonizzate”. I prodotti isolanti, come tutti i prodotti da costruzione, possono essere o non essere “coperti” da norme armonizzate: se non lo sono, il Fabbricante non è obbligato a immettere sul mercato un prodotto marcato CE. Qualora, anche in assenza di una norma armonizzata, il Fabbricante volesse comunque procedere alla marcatura CE può farlo attraverso un percorso volontario ovvero richiedendo ad un TAB il rilascio di un ETA sulla base di un EAD.

 

Ma che cosa è il TAB? che cos’è l’ETA e che cos’è l’EAD?

Il TAB è un “Organismo di Valutazione Tecnica” designato da uno Stato Membro dell’Unione Europea per la redazione di EAD e per il rilascio degli ETA.

In Italia esiste “ITAB” (Italian TAB) istituito dal Decreto Legislativo 106/2017 quale unico TAB a livello nazionale. Nelle more della definizione delle modalità di funzionamento di ITAB, sulla base di un Protocollo d’Intesa tra il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quest’ultimo riceve e segue l’istruttoria per il rilascio di ETA anche per le aree di prodotto per le quali è designato il STC.

La Valutazione Tecnica Europea (in inglese European Technical Assessment – ETA) è definita dal CPR come “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”

L’ETA è un documento di natura volontaria che contiene le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione; esso è rilasciato per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o nel caso in cui, per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto, il metodo di valutazione della norma armonizzata non è appropriato o non è proprio previsto. Il rilascio dell’ETA si basa su una specifica tecnica armonizzata denominata “Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document – EAD)”.

A seguito dell’ottenimento dell’ETA, anche il Produttore di un isolante non coperto da norma armonizzata ha la possibilità di marcare CE il prodotto.

In modo del tutto analogo, la marcatura CE è possibile anche su ogni altro singolo prodotto da costruzione impiegato per la realizzazione di un sistema di isolamento termico (fissaggi, reti per cappotto, etc); ma è anche possibile marcare CE l’intero sistema (kit) “ETICS” di cui i singoli prodotti (marcati o meno) costituiscono i singoli componenti assemblabili in cantiere.

Se l’intero “kit cappotto termico” è marcato CE non è mai necessario che i suoi componenti siano marcati CE. Se, viceversa, il “kit cappotto termico” non è marcato CE, i suoi componenti che ricadono nello scopo di una norma armonizzata devono essere marcati CE.

 

Cos’è e a che serve (o meglio, serviva) l’ETAG 004?

Per i kit ETICS è nota tra i progettisti la linea guida ETAG 004External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering”. La linea guida consentiva ai Produttori di ETICS di ottenere un ETA per l’intero “kit cappotto termico”. Tuttavia, è bene precisare due punti fondamentali:

  1. L’ETAG 004 è ormai stata superata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJEU - Decision (EU) 2020/1574) dell’EAD 040083-00-0404 “External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings” ed è allo stato inapplicabile per la certificazione dei “kit cappotti termici”;

  2. L’ETA è uno step intermedio verso la marcatura CE del kit: il Fabbricante, dopo aver ottenuto l’ETA, deve attivare un sistema di sorveglianza con un Organismo Terzo di controllo (Organismo Notificato) e solo successivamente può redigere la DoP e marcare CE il suo prodotto. Sebbene questo passaggio sia fondamentale ai sensi del CPR e nonostante che il D.Lgs. 106/2017 ne sottolinei la rilevanza chiedendo agli attori coinvolti (progettisti, direttori dei lavori, Fabbricanti etc.) di far riferimento alla DoP e non all’ETA, questo sottile ma fondamentale passaggio viene spesso sottovalutato dal mercato e dai tecnici.

Ma andiamo con ordine e torniamo sul primo punto, ovvero sul nuovo EAD che ha sostituito l’ETAG.

L’EAD, sviluppato nell’ambito del CPR, ha un approccio completamente nuovo rispetto a quello dell’ETAG 004: non vi sono più indicazioni di progetto, requisiti minimi da rispettare e indicazioni puntuali sui componenti.

Il nuovo EAD è focalizzato sul prodotto da costruzione “ETICS” nel suo complesso e sui metodi per valutarne le prestazioni. Il Fabbricante che desidera “valutare” le prestazioni del suo prodotto secondo i metodi riportati nell’EAD può rivolgersi ad un TAB il quale rilascia al Fabbricante l’ETA.

L’ETA si riferisce al singolo prodotto e riporta le prestazioni che il Fabbricante ha deciso di far valutare (non c’è alcun obbligo di valutare tutte le caratteristiche essenziali riportate nella specifica tecnica armonizzata di riferimento, ossia nell’EAD).

La certificazione del kit “ETICS” e dei suoi componenti

Il concetto sbagliato n.1: i parametri da rispettare sono stabiliti dall’EOTA

Quanto descritto in precedenza appare a volte poco chiaro anche tra gli addetti ai lavori. Esaminiamo di seguito una serie di concetti chiaramente sbagliati presenti nella letteratura tecnica in tema di “cappotti termici”.

Consideriamo dapprima la frase “i parametri da rispettare sono in questo caso stabiliti dall’ EOTA (European Organisation for Technical Assessment), il quale rilascia la certificazione ETA (European Technical Assessment)” osservando che: 

  1. L’ETA, come abbiamo appena visto, è una “fotografia” (valutazione) delle prestazioni del prodotto; né il singolo TAB, né tantomeno l’EOTA (che è l’organizzazione dei TAB Europei), possono imporre dei parametri da rispettare per l’utilizzo dei kit ETICS.

  2. La certificazione ETA è rilasciata da un TAB e non dall’EOTA. 

  3. Il CPR spiega chiaramente come i “requisiti minimi per l’idoneità all’uso possono essere imposti solo da uno Stato Membro dell’Unione Europea. 

In altre parole, attraverso un ETA basato su un EAD si possono valutare le prestazioni, mentre è lo Stato Membro o, in alcuni casi il progettista dell’opera, che definisce se quelle prestazioni siano idonee o meno allo specifico uso di un dato prodotto. Le uniche restrizioni che potrebbe imporre l’EOTA sono riconducibili all’applicabilità dell’EAD ad uno specifico prodotto industriale; quando i prodotti presentano caratteristiche differenti da quelle indicate nello “scope” dell’EAD, quest’ultimo potrebbe essere non utilizzabile come regola per valutare quel prodotto.

In tal caso, il prodotto può essere valutato sulla base di altri EAD esistenti che presentano metodi di valutazione più idonei; oppure il Fabbricante può fare richiesta perché un TAB proponga all’EOTA di sviluppare un nuovo, apposito EAD. Un esempio lampante è quello degli ETICS realizzati su un supporto ligneo: per la valutazione delle prestazioni si deve far ricorso all’EAD 040465-00-0404 “ETICS with renderings on mono-layer or multi-layer wall made of timber” anziché all’EAD 040083-00-0404.

E’ importante ricordare ancora una volta che la marcatura CE non è obbligatoria per un prodotto che non ricade nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata. Gli EAD sono specifiche tecniche armonizzate e non “norme armonizzate” o “norme tecniche”; la pubblicazione in OJEU di un EAD non obbliga i Fabbricanti a marcare CE, ma piuttosto offre loro la possibilità di ottenere la marcatura CE attraverso un percorso di tipo volontario. 

 

Il concetto sbagliato n.2: ETA e attestato di conformità

Altri esempi di un’inesatta consapevolezza tra gli addetti ai lavori sono riassunti nelle frasi “la certificazione ETA (European Technical Assessment) è garanzia che il sistema sia stato progettato, assemblato e testato in conformità alle linee guida” o “il produttore procede poi a richiedere l’Attestazione di Conformità per il proprio prodotto”:

  1. Un ETA non è una norma di progetto;

  2. Un ETA non attesta alcuna conformità;

  3. Le “linee guida” sono state sostituite dagli EAD;

  4. Il CPR non prevede alcun rilascio di certificati di attestazione di conformità.

Gli stakeholders della filiera edilizia (Fabbricante, Progettista, Direttore dei Lavori etc.) devono sempre far riferimento alla Dichiarazione di Prestazione “DoP” quando si parla di un prodotto marcato CE.

L’ETA è un documento “intermedio” alla marcatura CE; dopo l’ottenimento dell’ETA i Fabbricanti devono assicurare che siano poste in essere delle specifiche procedure (AVCP) per garantire che la produzione in serie conservi le prestazioni riportate nell’ETA, prima di poter redigere e firmare la dichiarazione di prestazione (DoP), assumendosi la piena, totale e autonoma responsabilità di quanto dichiarato nella DoP. 

Per la famiglia di prodotto ETICS, il sistema di AVCP concordato dagli Stati Membri e dalla Commissione Europea è del tipo 2+ e, solo in relazione alla reazione al fuoco, del tipo 1. Tali sistemi implicano l’intervento di Organismi Notificati (NB) che valutano l’efficacia e verificano l’applicazione del sistema di controllo della produzione (FPC) messo in atto dal Fabbricante; solo quando l’NB si ritiene soddisfatto dell’attività di controllo e assicurazione della costanza di prestazione del prodotto condotta dal Fabbricante rilascia a suo favore un Certificato che, finalmente, consente al Fabbricante di redigere la DoP e marcare CE il prodotto. 

Il certificato può essere un “Certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione” (se il sistema di AVCP è di tipo 1) o un “Certificato del controllo della produzione in fabbrica” (se il sistema di AVCP è di tipo 2+); in nessun caso il certificato di AVCP può essere definito come una “Attestazione di Conformità”. La conformità è un concetto che può essere attribuito solo tra un prodotto e la corrispondente DoP (e non alla norma di riferimento!).

 

Il concetto sbagliato n.3: ogni componente dell’ETICS deve essere obbligatoriamente marcato CE

Un’ulteriore precisazione deve essere fatta in merito ad uno degli errori in cui spesso si ricade, ovvero quello di pensare che ogni componente dell’ETICS deve essere obbligatoriamente marcato CE.

Un esempio classico è quello dei tasselli. I tasselli (“plastic anchors for ETICS”) non ricadono nel campo di applicazione di una norma armonizzata e possono essere marcati CE solo attraverso l’ottenimento di un ETA ovvero attraverso un percorso volontario. Gli ETA per i tasselli in passato erano rilasciati sulla base dell’ETAG014, riferimento ormai superato dall’EAD 330196- 01-0604 (pubblicato in OJEU nel 2016 e poi aggiornato con la versione “01” nel 2017). L’EAD concede la possibilità (e non l’obbligo) ai Fabbricanti di tasselli di immettere sul mercato un prodotto marcato CE. 

I Fabbricanti di cappotti che immettono sul mercato un prodotto, l' “ETICS”, garantiscono per le prestazioni dell’intero kit e non sono tenuti ad utilizzare come componente del proprio kit solo tasselli marcati CE. E’ però evidente che impiegare componenti di cui sia dichiarata e pertanto garantita la prestazione semplifica i controlli del Fabbricante del kit per dichiarare e garantire a sua volta le prestazioni dell’intero sistema. 

Quando un Fabbricante di ETICS decide di acquistare un tassello marcato CE lo fa perché la marcatura CE gli garantisce che le prestazioni del tassello sono proprio quelle riportate nella DoP firmata dal suo fornitore e, pertanto, può limitare i controlli sui tasselli durante il processo di produzione del kit ETICS. Al contrario, potrebbe decidere anche di comprare per il suo kit un tassello non marcato CE e in quel caso dovrà predisporre dei controlli che lo possano in egual misura garantire in termini di costanza di prestazioni al fine di poter firmare la propria dichiarazione di prestazione del kit “ETICS”.

 

Il concetto sbagliato n.4: gli ETICS, prima di essere messi sul mercato, devono obbligatoriamente ottenere la marcatura CE 

Una sintesi di quanto esposto ai punti precedenti è rappresentata nella frase “gli ETICS, prima di essere messi sul mercato, devono obbligatoriamente ottenere la marcatura CE per poter essere valutati dal punto di vista tecnico da EOTA (European Technical Approval Guideline), ente tecnico europeo di riferimento per il settore delle costruzioni incaricato dalla Commissione Europea a predisporre delle linee guida universali.”. Il lettore che è arrivato fino a questo punto ha ora chiaro che:

  1. La marcatura CE degli ETICS non è obbligatoria;

  2. La valutazione tecnica europea (ETA) è rilasciata da un TAB e non dall’EOTA;

  3. Le “linee guida” (ETAG) sono state sostituite dai nuovi EAD, che non sono “linee guida”.

L'articolo continua con altri concetti sbagliati.

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