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Superbonus 110%: ok per lo spogliatoio della palestra comunale concessa all'associazione sportiva

Agenzia delle Entrate: la convenzione stipulata tra l’associazione e il Comune per la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi costituisce titolo idoneo per consentire l’applicazione delle agevolazioni

Riqualificazione energetica di spogliatoi

Ok al SuperEcobonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica attuati da una associazione sportiva dilettantistica (Asd) sulla palestra della scuola media data in concessione dal Comune, in virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, ma solo per i locali ad uso spogliatoio.

Il chiarimento è contenuto nella risposta 515/2021 dello scorso 27 luglio dell'Agenzia delle Entrate, 'consegnata' ad un associazione sportiva dilettantistica (ASD) regolarmente iscritta al registro CONI, che intende effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale.

Nello specifico:

  • dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l'Amministrazione comunale, e, da ultimo, il rinnovo della convenzione per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, in virtù della quale l'ente concede all'associazione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, tra cui la struttura denominata "Palestra Scuola Media" per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essi inerenti;
  • si tratta dell'utilizzo, fuori dall’orario scolastico, degli impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista per atletica leggera, palestra grande (scola media) e palestra piccola (scuola elementare).

Dal momento che la palestra della scuola media necessita di interventi di riqualificazione energetica, l’associazione intende effettuare i lavori necessari d’accordo con l’Amministrazione comunale e chiede se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del DL 34/2020, per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del comune.

 

Il Superbonus per le associazioni sportive

Le Entrate ricordano che il comma 9 dell’articolo 119 del DL 34/2020, alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effettuati”, dalle “associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Con la circolare n. 24/2020, è stato inoltre chiarito che ai fini dell’applicazione della norma quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento della proprie attività.

Pertanto, il beneficiario può:

  • essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile;
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Superbonus 110%: ok per lo spogliatoio della palestra comunale concessa all'associazione sportiva

La convenzione è requisito sufficiente per il Superbonus

La Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, è secondo il Fisco un titolo idoneo a consentire all'associazione istante l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che l'associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Il SuperEcobonus 110%, quindi, si può prendere.

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