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Decreto Antifrodi: quali conseguenze per i bonus edilizi? Visto di conformità, asseverazioni, retroattività

Per tutti i bonus edilizi, e non solo per il Superbonus 110%, ora è obbligatoria sia l'apposizione del visto di conformità che l'asseverazione tecnica sulla congruità della spesa sostenuta

Oggi facciamo un 'tuffo' dentro il Decreto Antifrodi (157/2021) per capire meglio perché è stato varato, di cosa si tratta, che cosa ha cambiato rispetto a prima, quali conseguenze potrebbe portare.

Prima di addentrarci, ricordiamo che, essendo un decreto-legge, è entrato immediatamente in vigore dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12 novembre 2021) ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Quindi, in sede parlamentare, alcune 'cose' potrebbero cambiare, e ovviamente ve ne daremo notizia.

 

Troppi 'furbetti': le Entrate hanno chiesto una stretta

Tutto nasce dal "j'accuse" del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, che recentemente ha comunicato frodi che rasentano il miliardo di euro attorno ai bonus edilizi per la casa, intervenendo al programma tv "In Mezz'Ora", su Rai Tre.

Ancor prima, il n.1 del Fisco aveva parlato - in un'intervista concessa al Sole 24 Ore di "numerose cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati", con intestazione dei crediti "addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite".

A un anno da quando è diventata operativa la piattaforma per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, sono state già individuate truffe per 800 milioni di euro su 19,3 miliardi di scambi (6,5 per il 110% e 12,7 per gli altri sconti) e 2,5 milioni di operazioni.

Da qui, si è partiti per varare il Decreto Antifrodi che, evidentemente, punta a stoppare questi comportamenti scorretti.

 

Visto di conformità e asseverazione sulla congruità della spesa per tutti i bonus

Il DL Antifrodi estende il visto di conformità al Superbonus fruito in forma tradizionale (cioè direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza opzioni), e alle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguardanti gli altri interventi agevolati, cioè Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate.

Letteralmente, all'art. 121 del DL Rilancio viene aggiunto il comma 1-ter che prevede:

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

  • a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Prima del DL 157/2021, il visto e l'asseverazione sulla congruità della spesa erano richiesti solo per il Superbonus 'opzionato'.

Oggi, invece, il visto è necessario per:

  • quando la detrazione del 110% (Superbonus) è sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi (in precedenza, il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura);
  • quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi - recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus).

Decreto Antifrodi: quali conseguenze per i bonus edilizi? Visto di conformità, asseverazioni, retroattività

Visto di conformità: cos'è e chi lo rilascia

ll visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale (CAF) ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

 

Asseverazione dei requisiti minimi, asseverazione di congruità delle spese e nuovi valori massimi: si attende un nuovo decreto

Il nuovo adempimento richiesto è rappresentato dall'asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, estesa a tutti i bonus edilizi, non più 'dedicata' solo al Superbonus 110%.

Facciamo un passo indietro. Tecnicamente l'asseverazione di congruità, o perizia tecnica asseverata, è una perizia nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri.

Si tratta di:

  • rispondenza dei lavori realizzati in riferimento al progetto;
  • rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalle normative;
  • conguità delle spese per gli interventi agevolati realizzati.

Possono rilasciare queste asseverazioni solo architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti. Questi professionisti devono anche stipulare specifiche assicurazioni in tal senso.

Per evitare meccanismi fraudolenti con l'aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un nuovo decreto del MITE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi.

Questo decreto, che quindi non vedrà la luce prima di metà/fine gennaio 2022 (ma è una previsione molto ottimistica...), si andrà ad aggiungere a quanto già previsto come costo massimo ammesso all'agevolazione dall'Allegato I al decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020 - prezzari regionali e prezzari DEI), che stabilisce, ad esempio, un costo massimo di 650 euro al mq. per la sostituzione delle finestre, che sale a 750 se ci sono anche le chiusure oscuranti.

 

Riepilogando: cosa serve per i bonus edilizi e il Superbonus?

Allo stato attuale, considerando le disposizioni incrociate di Decreto Rilancio e Decreto Antifrodi, ci sono una serie di asseverazioni che servono per il 110% e per gli altri bonus edilizi previsti all'art. 121, comma 2 del DL 34/2020 (quelli che abbiamo elencato sopra) che possono utilizzare le opzioni alternative.

Nello specifico, per SuperSismabonus, SuperEcobonus, Eco e Sismabonus ordinari e Bonus Ristrutturazioni (50%) servono:

  • l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi (tecnico), ossia:
    • rispondenza dei lavori realizzati in riferimento al progetto;
    • rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalle normative.
  • il visto di conformità (lo rilascia il commercialista o chi per lui);
  • l'asseverazione di congruità delle spese (tecnico).

Per il Bonus Facciate servono:

  • il visto di conformità;
  • l'asseverazione di congruità delle spese.

Diversamente dai due bonus sopra, il Facciate non richiede quindi un'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi.

Decreto Antifrodi: quali conseguenze per i bonus edilizi? Visto di conformità, asseverazioni, retroattività

Il rafforzamento dei controlli e la sospensione del procedimento di opzione: tutto si fa più complesso...

L'articolo 2 del DL 157/2021 ha inserito un nuovo articolo 122-bis nel DL Rilancio.

In pratica viene introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito: in questi casi è richiesto che il beneficiario dell’agevolazione comunichi telematicamente al Fisco l’avvenuta cessione del credito e che il cessionario ne confermi l’accettazione tramite l’apposita piattaforma.

L'invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali successive cessioni.

Non è finita qui. Il decreto stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.

Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni.

Due le situazioni che si potrebbero verificare:

  • se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa;
  • in caso contrario, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.

Le banche e gli altri intermediari finanziari, inoltre, non dovranno procedere a 'prendere' dei crediti (cioè ad accettare le cessioni) se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (artt. 35 e 42 del d.lgs 231/2007), quali, ad esempio:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti;
  • la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita;
  • lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

 

La retroattività e il caso del Bonus Facciate per lavori non ultimati

La domanda più gettonata è: ma le nuove disposizioni del DL Antifrodi 'valgono' anche retroattivamente?

Classico esempio: lavori di ristrutturazione al 50% di un condominio iniziati qualche mese fa, per i quali l'assemblea condominiale ha accettato le condizioni economiche proposte dall'impresa edile compresa l'opzione per lo sconto in fattura.

Cosa succede adesso? Lo sconto non è ancora stato attuato (la fattura arriva alla fine dei lavori!), per cui a rigor di logica se si vuole ottenere bisognerà spendere altri 'soldi' per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità, che - all'epoca della decisione - non erano richiesti per questo tipo di sconto.

Lo stesso esempio si può fare per Eco o Sismabonus ordinari per una singola villetta, con lavori in corso d'opera basati su preventivi 'ante DL Antifrodi' e, ora, a serio rischio di non convenienza se dobbiamo aggiungerci le spese per i due nuovi adempimenti.

Nel caso del Bonus Facciate, c'è anche la 'bega' del 90% che, dal 1° gennaio 2022, scenderà al 60% stante la nuova Finanziaria, ancora comunque da approvare. Per lavori sulle Facciate impossibili da asseverare in quanto non ancora effettuati, l’effetto potrebbe essere anche l’impossibilità di ottenere detto sconto in fattura per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno.

Le Entrate, di recente, avevano comunicato la possibilità, per i soggetti che sostengono queste spese entro il 31/12/2021, di poter saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori.

In pratica si può (o si poteva?) completare i lavori anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel caso in cui il contribuente avesse avviato lavori, ricevuto la fattura entro fine anno e pagato entro il 31/12 il 10% a suo carico, eseguendo l’opzione entro il 16 marzo 2022, avrebbe potuto comunque beneficiare della detrazione del 90% anche se i lavori fossero terminati dopo la fine dell’anno in corso.

Ora, col DL Antifrodi, come sarà possibile se i lavori, in quanto non ancora effettuati, non potranno essere 'vistati'?

I puristi potrebbero obiettare che non si può parlare però di retroattività in quanto, tecnicamente, lo sconto in fattura (o la cessione del credito) ancora non sono avvenuti. Ma è davvero così? Se - per beneficiare delle opzioni, che spesso sono il principale motivo per il quale si decide di effettuare una ristrutturazione edilizia - avessi saputo che dovevo aggiungere, alle spese, quelle per il visto e l'asseverazione, avrei deciso di intraprenderli?

Decreto Antifrodi: quali conseguenze per i bonus edilizi? Visto di conformità, asseverazioni, retroattività

E le cessioni del credito prima del 12 novembre 2021? E i SAL? Urgono chiarimenti...

Sappiamo che, in alcuni casi, il cedito di imposta può essere ceduto 'più volte' (cd. sub-cessione).

Cosa succede ad esempio se un credito ceduto prima dell'entrata in vigore del DL Antifrodi (12/11/2021) viene poi successivamente ceduto? Teoricamente, servirebbe il visto di conformità...

E ancora: come si fa con lo stato di avanzamento lavori (SAL)? Esempio: intervento edilizio non completamente terminato ma pagato per solo per la parte completata (sulla quale non era stato necessario il visto!). Per la quota di spesa non ancora pagata, servirà un visto di conformità? Ma questo, anche nel caso di parte dei lavori già ultimati e le cui spese erano già state pagate dal contribuente?

 

I costi per le nuove asseverazioni si potranno 'scaricare'?

Ultima considerazione.

Per gli interventi passibili di Superbonus 110%, la normativa considerava all’interno delle spese agevolate anche l’onorario del professionista per l’apposizione del visto di conformità rilasciato dallo stesso.

Si potrà fare anche per gli altri bonus ordinari che adesso sono soggetti a questa nuova condizione? Sono dubbi assolutamente legittimi, da chiarire o in sede di conversione in legge, oppure con una circolare chiarificatrice del Fisco.