MEF: le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
In virtù del principio di cassa, è possibile pagare il SAL del 30% anche se lo stato di avanzamento termina oltre il 31 dicembre 2021.
Se la fattura viene saldata entro il 31 dicembre 2021, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
E' possibile esercitare, in vigenza dell'agevolazione fiscale Superbonus 110%, l'opzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito) ex art.121 del DL Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione.
E' il 'finale' del chiarimento 'parlamentare' del MEF su un argomento piuttosto importante, lo stato di avanzamento lavori (SAL), arrivato in risposta all'interrogazione 5-07055 presentata il 10 novembre 2021 (Fragomeli) a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.
Nell'interrogazione si premette che:
In virtù di questo, si chiedono lumi per il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine.
Ha comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni generali?
Come chiarito dalle Entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022. Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Lo stesso dicasi per la possibilità di esercitare le opzioni alternative che, come dispone l'art.121, può essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.
In definitiva:
L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE (RISPOSTA) E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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