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Cessione dei crediti o sconto in fattura dopo il Decreto Antifrodi: l'ABC della comunicazione all'Agenzia Entrate

Un approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro riprende e analizza la procedura per la comunicazione delle opzioni per i diversi crediti cedibili, coordinando le indicazioni con il DL Antifrodi

Segnaliamo e alleghiamo il recente approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro dedicata all'opzione di cessione del credito/sconto in fattura in riferimento ai vari bonus edilizi (Ecobonus, Ristrutturazione, Facciate, Sismabonus, Superbonus) dopo le modifiche apportate in materia dal DL 157/2021 (Antifrodi).

 

Chi invia la comunicazione delle opzioni?

Nello studio - indirizzato ai Consulenti del Lavoro, ma di assoluto interesse generale - si ricorda, in primis, che la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso i canali telematici sempre del Fisco.

Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, la citata comunicazione deve essere, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Cessione dei crediti o sconto in fattura dopo il Decreto Antifrodi: l'ABC della comunicazione all'Agenzia Entrate

Sconto in fattura e cessione del credito: riepilogo veloce

Semplificando:

  • nello sconto sul corrispettivo dovuto (o sconto in fattura) è lo stesso fornitore che recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito 'passa' la detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

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