La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Ergo, le norme Antifrodi sono retroattive e quindi 'valgono' dall'entrata in vigore del decreto in poi!
Il nuovo Decreto Sostegni Ter (4/2022), poi, ha posto fine all'infinita cessione dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Iniziamo questo approfodimento sulle regole Antifrodi per Superbonus e altri bonus edilizi partendo da due notizie, una 'certa' e una ancora da 'capire':
Il comma 29 della Manovra ha prorogato:
In sede referente sono state trasfuse nella norma generale alcune disposizioni del decreto-legge Antifrodi 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.
Facciamo chiarezza:
il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:
Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:
I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119.
Si fa riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022 (famoso decreto che stanno aspettando tutti con ansia...).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
Qui si è di recente aperta una querelle che, forse, sarebbe il caso di chiarire da parte dell'Agenzia delle Entrate: queste regole valgono anche retroattivamente?
La nuova norma (comma 1-ter let. b) dell'articolo 121 del DL 34/2020) non stabilisce alcuna specifica limitazione circa la detraibilità delle nuove spese sostenute in relazione agli obblighi introdotti dall'abrogato DL 157/2021, per cui si presuppone che sia consentita anche in caso di costi sostenuti per asseverazioni e visti nel 2022 in relazioni alle cessioni delle rate residue di detrazioni del 2020.
Del resto, gli effetti delle disposizioni della Manovra si producono a partire dall'1 gennaio 2022 dunque le spese sostenute a partire da tale data per visti e asseverazioni, indipendentemente dalla tipologia di cessione, se integrale o per rate residue, risultano detraibili.
Ok, ma invece per quelli riferiti al 2021, cioè dal 12 novembre al 31 dicembre, quando era in vigore il 'vecchio' DL Antifrodi ma non c'era la norma che concensitiva la detraibilità?
L'unica cosa che possiamo segnalare è quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E/2021: l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto Antifrodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021. Quel che ci suggerisce la logica (cioè permettere ai contribuenti che vogliono cedere i propri crediti derivanti da detrazioni residue di portare in detrazione le spese connesse per espletare il nuovo obbligo) conta poco.
Meglio attendere i chiarimenti del Fisco.
Non sussiste obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate.
Novità da tenere presente: tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).
Oggi l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Di fatto lo disponeva già il DL Antifrodi.
Ricordiamo in quest'ottica che:
I commi da 31 a 36 della Manovra hanno infine chiarito i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A noi in questa sede interessano i primi, che riproducono quello che avevamo già visto nel DL Antifrodi.
Con riferimento a tali funzioni, per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente (comma 33). Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Le attribuzioni definite dalle disposizioni in esame spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore
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