Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 prevede che la cessione del credito per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate sarà limitata ad un solo passaggio.
Apriti cielo. A meno di 1 mese dalle ultime novità - apportate dalla Manovra 2022 - in materia di Antifrodi sui bonus edilizi, che peraltro abbiamo approfondito in un recentissimo articolo, ariva una nuova rivoluzione.
Il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/1 entra a gamba tesa sulle opzioni in materia di fruizione dei bonus edilizi, prevedendo che i crediti saranno cedibili una sola volta. Una tantum.
Tradotto velocemente: il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate saranno soggetti a nuovi vincoli. La cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio, il tutto a partire dal 7 febbraio 2022.
Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario.
Attenzione quindi alle date:
L'articolo 28 del testo finale prevede che il credito di imposta corrispondente a superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e bonus facciate sia ceduto una sola volta.
Quindi:
Tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.
ART. 26. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
"1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
Le date da segnare sul calendario sono quindi due, ma quella del 7 febbraio 2022 vale per i crediti che a quella data sono stati già ceduti (cioè in corso d'opera). Questi potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione.
Da più parti - ANCE, RPT, eccetera - stanno arrivando commenti contrariati alla misura in questione.
Vedremo se la misura subirà modifiche nel corso dell'esame parlamentare (perché il decreto-legge andrà convertito entro 60 giorni!).
Potrete trovare tutti gli aggiornamenti in materia, come sempre, su Ingenio.
IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SOSTEGNI TER (DL 4/2022) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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