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Opere edilizie e deroghe dalla distanza rotaie: quando si può costruire a meno di 30 metri dalla ferrovia

Tar Salerno: spetta al richiedente dell’autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l’onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti derivanti da rumori e scuotimenti

Costruire nei pressi delle rotaie

Oggi ci occupiamo di una casistica magari non 'convenzionale' e frequente ma di sicuro interesse come quella delle opere edilizie da costruire nei pressi di una ferrovia.

Lo facciamo analizzando la recente sentenza 251/2022 del 31 gennaio scorso del Tar Salerno, inerente una richiesta di autorizzazione a costruire per due manufatti in deroga all’art. 49 del dpr 753/1980.

Tale norma prevede che "lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia".

I ricorrenti rappresentavano di volere realizzare un ampiamento di circa mq 15,00 al primo piano di un preesistente fabbricato ad uso abitativo e di un locale adibito a posto auto.

L’amministrazione comunale ha negato il provvedimento favorevole, rilevando che la distanza dalle rotaie era compresa tra gli 11,90 e i 9,10 metri, con conseguente rischio per la salute derivante da rumori e vibrazioni causato dal passaggio dei treni.

Secondo i ricorrenti, il comune ha sbagliato in quanto avrebbe dovuto accertare con un sopralluogo l’effettiva sussistenza delle vibrazioni e dei rumori.

Opere edilizie e deroghe dalla distanza rotaie: quando si può costruire a meno di 30 metri dalla ferrovia

Costruzioni vicino alla ferrovia: è l'istante che deve provare l'assenza di rischi

Il Tar Salerno rigetta il ricorso, ricordando le regole: l'art. 49 del DPR 753/1980, infatti, individua la distanza minima degli edifici da costruire rispetto alla rotaia, al fine di assicurare la sicurezza del trasporto e delle persone.

Nello specifico, si legge, "lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia".

Quindi è la legge che individua nella distanza di 30 metri il margine minimo di sicurezza, con la conseguenza che non occorre che la PA, a cui sia rivolta un’istanza di autorizzazione a costruire a distanza inferiore, effettui appositi accertamenti sull’effettivo pericolo in caso di edificazione a distanza inferiore, in quanto appunto tale valutazione di pericolosità è stata già effettuata a monte dalla legge; viceversa spetta all’istante, che chieda l’autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l’onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti derivanti da rumori e scuotimenti.

 

Senza prove, niente deroghe

Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito adeguata prova al riguardo, per cui non vi sono ragioni di derogare alla distanza minima di 30 metri individuata dal legislatore.

Anzi, il diniego risulta ragionevole anche in ragione del fatto che la distanza dell’edificio, così come risultante dal progettato ampliamento, sarebbe addirittura di circa 10 metri dai binari, con una distanza pari alla terza parte di quella fissata dal legislatore; inoltre il rischio per la salute è ancor più evidente in ragione del fatto che l’edificio ha carattere residenziale ed abitativo.

A tali conclusioni l’amministrazione è pervenuta dando conto in motivazione dell’esame della relazione del tecnico di parte e degli elaborati grafici annessi, e tenendo conto del concreto rischio per la salute.

A fronte dell’adeguatezza dell’istruttoria e della considerazione che sarebbe stato onere dell’interessato dimostrare l’assenza di pericolo della costruzione a distanza inferiore a 30 metri, non è condivisibile il rilievo di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare anche un apposito sopralluogo, il quale non è previsto come obbligatorio dalla legge.


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