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Superbonus con sconto in fattura e Iva indetraibile: le regole in caso di pro-rata

Agenzia delle Entrate: in caso di applicazione del "pro-rata", l’opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto “parziale”)

L'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del Superbonus, alla voce 'interpelli', anche se per una questione piuttosto particolare, inerente cioè l'applicazione del cosiddetto "pro-rata" (articolo 19, comma 5, dpr 633/1972).

Nello specifico, un contribuente chiede chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell'ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, come stabilito dal comma 9-ter dell'art.119 del DL 34/2020, qualora opti per lo "sconto di fattura", in caso di applicazione del "pro-rata" sopracitato.

In aggiunta, l'istante chiede se il nuovo comma 9-ter dell'art.119 è applicabile in via analogica anche in caso di altre detrazioni, come ad esempio il bonus facciate: per questo, la risposta del Fisco è negativa in quanto la norma trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

Superbonus pro-rata e sconto in fattura: le regole dell'IVA indetraibile

Pro-rata, Iva e sconto in fattura Superbonus: come si incastrano?

Il comma 9-ter dell'articolo 119, introdotto dall'articolo 6-bis della legge 69/2021 (in sede di conversione del DL 41/2021, cd. decreto Sostegni), prevede che «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

In base a tale disposizione, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici interventi individuati dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus.

 

Tra le norme del decreto Iva richiamate sopra, quindi, c'è anche l’articolo 19 comma 5 che, nel disciplinare il "pro-rata" dispone, altresì, che, nel corso dell'anno, la detrazione Iva è “provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno”, in sede di dichiarazione annuale.

In base a tale disposizione, in particolare, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del dpr 633/1972, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (cd. "pro-rata").

Quindi, in corso d'anno, i contribuenti operano la detrazione IVA mediante l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

 

Iva indetraibile e sconto in fattura "parziale"

Per effetto dell'applicazione del "pro-rata", al momento di emissione delle fatture, l'IVA non detraibile è determinata in via provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.

Tale circostanza - evidenzia l'AdE - assume rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del DL Rilancio.

In questa ipotesi, pertanto, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale").

Infine, si precisa che:

  • nella circolare n. 24/2020, al paragrafo 7, è stato precisato che nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. Esempio numerico: su una spesa per interventi Superbonus di 10mila euro oltre Iva, il fornitore potrà applicare uno sconto "parziale" pari a 10mila euro, e lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11mila euro;
  • in relazione all'Iva indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, l'istante potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto, facendo valere una detrazione pari al 110% della quota di Iva indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico, come specificato nella stessa circolare n. 24/2020.

LA RISPOSTA 118/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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