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Terzo condono e riesame dell'abuso edilizio: chiarimenti su sospensione della demolizione e sanatoria pendente

Consiglio di Stato: l’obbligo di riesaminare l’abusività delle opere provocato dalla domanda di condono con la riadozione dei provvedimenti repressivi ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile, ossia quando per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto risulti definitivamente vanificata l’operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene.


Pesentare una domanda di sanatoria o di condono edilizio non equivale automaticamente a 'fermare' o 'sospendere' la ruspa.

E' una delle conclusioni leggibili nella sentenza 2596/2022 dello scorso 8 aprile del Consiglio di Stato, 'figlia' della presentazione di una domanda di condono ai sensi dell'art.32 del DL 269/2003 (Terzo condono) per un prefabbricato detinato a deposito.

Successivamente alla presentazione dell'istanza, il comune adottava l'ordinanza di demolizione. L’inottemperanza all’ingiunzione a demolire veniva accertata con verbale e, per ultimo, agli autori dell'abuso veniva anche notificato il provvedimento di diniego della predetta domanda di condono edilizio.

Infine, il comune prendeva atto dell’avvenuto trasferimento ope legis dell’immobile e dell’area di sedime per procedere alla trascrizione dell’immobile presso i registri immobiliari della competente conservatoria in favore del Comune.

Terzo condono e riesame dell'abuso edilizio: chiarimenti su sospensione della demolizione e sanatoria pendente

Il rapporto tra istanza di sanatoria/condono e ordinanza di demolizione

Palazzo Spada, in primis, chiarisce che per giurisprudenza pacifica, "la presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l'inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendoci pertanto un'automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione; nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità in relazione alle medesime opere (da verificare nel caso di specie da parte degli organi comunali), l'efficacia dell'ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione".

In caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare

Ne consegue che, rigettato il condono, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore.

 

L'ordinanza di demolizione può perdere efficacia? Non in questo caso

Ancora, il Consiglio di Stato evidenzia che l'ordinanza di demolizione non avrebbe mai potuto perdere definitivamente efficacia per l’applicazione dell’art. 44 legge 47/1985, in quanto detta norma si riferisce testualmente alla sospensione dei provvedimenti sanzionatori pregressi e quindi dell’ordine di demolizione adottato precedentemente alla presentazione della domanda di condono (l’ordine di demolizione successivo dovendo essere impugnato deducendone l’illegittimità per mancata previa definizione dell’istanza di condono – che paralizza temporaneamente l’esecuzione delle sanzioni - circostanza – questa dell’impugnazione della demolizione - non verificatasi nella specie essendosi fatta questione solo dell’impugnativa del diniego di condono e, omisso medio, del provvedimento di acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime). 

Stante, inoltre, la non accoglibilità della domanda di condono, essendo priva degli elementi essenziali (avvenuta ai sensi della legge 326/2003, la cui sanatoria è riferita solo ad abusi di natura residenziale, ma oggetto dell’opera senza titolo edilizio è un deposito), l’esito del procedimento non poteva essere diverso. 

Qui, quindi, non sussistono nemmeno i presupposti per l’applicazione dell’ orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente e relativo solo ai provvedimenti di condono (non agli accertamenti di conformità) secondo il quale la presentazione della domanda di condono successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione (e nel caso di specie mai avvenuta) produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento, e quindi improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, perché tale orientamento – comunque revocabile in dubbio nel caso in cui il procedimento di condono si concluda con un rigetto a distanza di tempo ragionevole dalla demolizione sospesa dal condono – non può trovare applicazione nei casi come quello in esame, in cui sia palese la mancanza dei presupposti minimi di ammissibilità della stessa domanda di condono.

 

I presupposti per il riesame dell'abusività delle opere

Infine, si evidenzia che l'obbligo di riesaminare l’abusività delle opere provocato dalla domanda di condono con la riadozione dei provvedimenti repressivi ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile, ossia quando per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto risulti definitivamente vanificata l’operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene. 


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