Superbonus | Cessione del Credito
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Cessione del credito Superbonus: guida aggiornata Agenzia Entrate e perimetro dei "compratori" allargato

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida/vademecum sulle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” mentre il MEF conferma la possibilità acquistare i crediti anche da parte delle società di gestione e risparmio (Sgr), investimento a capitale variabile (Sicav) e intermediazione mobiliare (Sim).

Neanche il tempo di 'parlare' di quarta cessione e di stop alla frammentazione, che la cessione dei crediti si arricchisce di due novità, una 'documentale' e l'altra direttamente governativa, ma entrambe di assoluto interesse.

Cessione del credito: guida aggiornata del Fisco alla piattaforma e perimetro dei

La guida aggiornata alla piattaforma Cessione dei crediti

Il Fisco ha infatti aggiornato la sua "Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti", che illustra le funzionalità della piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Allo stato attuale, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art.176 del DL 34/2020);
  • del credito d’imposta ACE (art.19 comma 3 del DL 73/2021).

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Con riferimento ai crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, il Fisco segnala inoltre che la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.

Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

In caso di opzione per lo sconto o di “prima” cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del “primo” cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.

L’ulteriore cessionario indicato visualizzerà sulla Piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione ovvero cederlo ulteriormente; affinché il cedente possa tornare nella disponibilità del credito erroneamente ceduto (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

NB - L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali. Inoltre, sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta.

 

Cessione crediti bonus edilizi: ok a SGR, SICAV, SIM. Il caso Poste italiane

Il sottosegretario al MEF, Federico Freni, rispondendo ad una interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-07901) presentata dall'onorevole Currò e altri in commissione finanze alla Camera lo scorso 20 aprile, ha precisato che possono acquistare i crediti anche le società di gestione e risparmio (Sgr), le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di intermediazione mobiliare (Sim).

Il tutto è ovviamente correlato alla quarta cessione del credito prevista dal DL 17/2022 convertito in legge, col quale viene consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri “correntisti”: il MEF ha chiarito che le attuali disposizioni, concernenti la cessione dei crediti fiscali, di cui agli artt. 121 e 122 del DL 34/2020, autorizzano ulteriori cessioni (quelle dopo la prima), tra l'altro, anche nei confronti di soggetti appartenenti a un gruppo bancario, di cui all'art. 64 del d.lgs 385/1993 (Testo unico bancario), tra cui possono essere annoverati anche i soggetti citati (Sgr, Sim, Sicav e Sicaf).

Per i portavoce M5S in commissione finanze alla Camera, si tratta di “una svolta per quanto riguarda il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi”, in quanto “permetterà di allargare la platea e di far respirare i plafond delle banche. Si tratta di un chiarimento importante che gli operatori aspettavano da tempo. Un respiro che consentirà a più operatori la cessione multipla rendendo i crediti più liquidi e maggiormente in circolo, esprimendo le potenzialità dei bonus edilizi”.

Per quel che riguarda Poste Italiane, in primis il MEF ha ricordato che dal 7 marzo scorso l'ente ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d’imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio unicamente ai titolari originali del credito d’imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il credito d’imposta direttamente maturato (c.d. “prima cessione”). Il discorso Poste Italiane per le cessioni successive alla prima, al momento, quindi non si pone nemmeno.


LA GUIDA AGGIORNATA DEL FISCO SULLA PIATTAFORMA PER LE CESSIONI E LA RISPOSTA DEL MEF SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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