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Energie rinnovabili, si cambia! Ecco le modifiche al D.Lgs. 28

Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.Lgs. 199 con una serie di novità che entreranno in vigore il 13 giugno 2022.

Il decreto recepisce, nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo ad individuare superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Ci soffermeremo ora a confrontare le differenze più rilevanti introdotte dal nuovo allegato III che va a sostituirsi alle prescrizioni del D.Lgs. 28/2011.


Decreto Rinnovabili: le differenze introdotte dall'allegato III

Campo di applicazione e obblighi di utilizzo

1. Campo di applicazione

1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il punto 1 che è rimasto tutto come nell’attuale decreto. Ambito di applicazione solamente per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti; valgono sempre le FAQ emanate dal MISE sulle ulteriori esclusioni (quindi non si applica ad esempio alle ristrutturazioni importanti di primo livello).

L’ambito di applicazione è rimasto per tutti gli edifici, ad esclusione dei casi che ricadono nell’appendice A del DM 26.06.2015 (APE). Quindi, se non è soggetto all’APE, non è soggetto nemmeno all’applicazione del D.Lgs. 199/2011.

 

2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Ecco, qui troviamo la prima sostanziale modifica: le percentuali di copertura FER sono aumentate del 10% sia per quanto concerne la verifica di copertura sul servizio acqua calda sanitaria sia per la copertura sulla somma dei servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.

Quindi se fino ad oggi noi termotecnici eravamo abituati a confrontarci con coperture FER del 50% (salvo maggiorazioni regionali), quando entrerà in vigore il D.Lgs. 199 tale copertura sarà del 60%.

Anche in questo caso gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti con dispositivi che producono calore per effetto Joule (non sono ammesse resistente elettriche).

 

Calcolo della potenza elettrica degli impianti 

3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: 𝑃=𝑘∙𝑆

Dove:

  • k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

Ora siamo pronti per la seconda grande differenza: aumento della potenza elettrica per quanto concerne gli impianti fotovoltaici da installare, con limiti differenti per edifici esistenti e nuovi.

Facciamo un rapido conto: villa unifamiliare con una superficie in pianta a livello del terreno pari a 100 m2

Attuale D.Lgs. 28 → P = S/k dove k vale 50. Obbligo potenza installata pari a 2 kW di picco.

D.Lgs. 199 → Obbligo potenza installata pari a 5 kW di picco per le nuove costruzioni e di 2,5 kW di picco per gli edifici esistenti.

Il valore sul nuovo è più che raddoppiato. Sicuramente con le attuali tecnologie, che ormai forniscono collettori solari in grado di erogare 400 W, tale limite è raggiungibile installando 13 pannelli, ma potrebbero esserci casi in cui la superficie disponibile del tetto non basti.

 

4. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

Come al solito qualora l’edificio sia collegato ad un impianto TLR non sono tenuto a verificare i limiti dei precedenti punti.

 

Installazione negli edifici pubblici: aumentano gli obblighi percentuali

5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.

Attenzione agli edifici pubblici: le percentuali di copertura passano rispettivamente dal 50% al 65%, mentre la potenza minima installata, considerando sempre un edificio con una S pari a 100 m2, passa da 5 kW a 5,5 kW per le nuove costruzioni e da 2,5 kW a 2,75 kW per gli edifici esistenti (in entrambi i casi basta un modulo solare fotovoltaico in più).

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.

Si guarda già al futuro! Si annunciano probabili modifiche a decorrere dal 1° Gennaio 2024.

 

Dove installare gli impianti

3. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti

1. Omissis…

2 Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all’interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.

3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm. 

Un occhio di riguardo a dove posizionerete i vostri impianti. Se l’idea era di installarli a terra dovrete modificarla, altrimenti non potranno essere considerati per il rispetto dei precedenti punti.

Si potranno però installare sulle pertinenze a patto che queste non risultino troppo distanti dall’abitazione principale.

Vi è infine una piccola digressione sul posizionamento su tetti piani; vengono definiti limiti ed altezze massime consentite per il rispetto di vincoli puramente paesaggistici.

Energie rinnovabili, si cambia! Ecco le modifiche al D.Lgs. 28

Impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo: cosa succede?

La ciliegina sulla torta è lasciata per ultimo.

Il paragrafo 4 stravolge completamente l’applicazione delle verifiche alternative, da utilizzarsi in casi di impossibilità tecnica nell’assolvere i limiti dei precedenti punti.

4. Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo

1. Omissis…

2. Nei casi di cui al punto 1, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto. 77

3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard (2019/21), per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest’ultimo e di efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021. 

In arrivo un nuovo edificio di riferimento, che si aggiunge ai 2 già presenti utilizzati rispettivamente per il calcolo requisiti minimi e il calcolo della Classe Energetica.

Si utilizza una sorta di edificio di riferimento simile a quello già utilizzato per le verifiche dei requisiti minimi, con leggere modifiche sulla sola parte impiantistica (non cambiano pertanto parametri sulla parte involucro che rimarranno pari a quelli già descritti dal DM 26.06.2015).

La modifica interviene solamente sull’efficienze del sottosistema di generazione in riferimento all’energia primaria non rinnovabile definiti dalla tabella sottostante

edilclima-tabella-nuovo-decreto-rinnovabili.JPG

Tiriamo le somme, considerando ad esempio di avere un generatore che utilizza energia elettrica (quindi con un fattore di conversione dell’energia elettrica riferito all’energia primaria non rinnovabile pari a 1,95) ai sensi della tabella 1 del decreto è come se ci confrontassimo con un edificio avente come generatore una pompa di calore con:

  • Servizio riscaldamento → COP equivalente medio stagionale di 3
  • Servizio acqua sanitaria → COP equivalente medio stagionale di 2.5
  • Servizio raffrescamento → EER equivalente medio stagionale di 2.5

A partire dal prossimo 13 giugno saremo alle prese con il rispetto di questi requisiti più stringenti, sarà probabilmente più difficile rispettare i requisiti sul servizio acqua calda sanitaria (in particolare in presenza di reti analitiche e/o accumuli) e sul servizio riscaldamento, ad esempio in presenza di sistemi ibridi, dove per necessità (temperature esterne e/o temperature di mandata elevate) il generatore tradizionale subentra troppo spesso in favore della pompa di calore; anche il fotovoltaico avrà maggiori criticità legate alle disponibilità di superficie in falda con una buona esposizione al Sole.

Insomma tante nuove sfide per i progettisti che si misureranno con edifici nuovi o grandi ristrutturazioni!

Segnaliamo, infine, che la nuova versione 13 del software Edilclima EC701 Progetto e verifiche edificio-impianto, comprensiva di numerose nuove funzionalità per verifiche di legge e VTI, è conforme al D.Lgs. 199:2021.



Save the Date!
Partecipa al webinar di presentazione della versione 13 di EC701 – Progetto e verifiche edificio-impianto

La nuova versione 13* di EC701 – Progetto e verifiche edificio-impianto non solo è conforme al Decreto 199:2021 per le Fonti Rinnovabili ma contiene tante nuove funzionalità!

L’appuntamento per la presentazione del modulo EC701 è venerdì 10 giugno alle ore 15:00 in compagnia dei tecnici che hanno lavorato alla sua realizzazione, l’ing. Marta Michelutti e l’ing. Fabio Bianchi, e che eseguiranno una dimostrazione in diretta.

CLICCA QUI - Iscriviti ora al webinar

Scheda del webinar
  • Data: 10.06.2022
  • Data limite prenotazione: 09.06.2022
  • Organizzatore: Edilclima
  • Relatore: Ing. Marta Michelutti e Ing. Fabio Bianchi - Technical Support e Analyst Edilclima
  • Durata: 1 ora – inizio ore 15:00

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