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Superbonus nel condominio con vincoli culturali: maxi agevolazione solo per i lavori trainati

Agenzia delle Entrate: nel caso in cui le unità immobiliari e le pertinenze fanno parte di uno stabile tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio l’agevolazione non vale per gli interventi "trainanti”

Cosa succede se si vuole prendere il Superbonus per le spese di rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e per la sostituzione degli infissi in un condominio sottoposto a tutela culturale e paesaggistica?

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta 341/2022 dello scorso 23 giugno, dedicata ad un caso particolare ma comunque interessante: un cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del DL 34/2020.

Superbonus nel condominio con vincoli culturali: maxi agevolazione solo per i lavori trainati

Gli interventi trainati

L'Istante intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali "trainati") dall'articolo 119 quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

Tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Si chiede, quindi, se si possa fruire del Superbonus e in quali modalità.

 

Superbonus nel condominio tutelato: trainati ok, trainanti no

L'AdE inizia ricordando che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati, tra l'altro, su:

  • parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

In questo caso, evidenzia il Fisco, il comma 2 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio” stabilisce che in presenza dei vincoli posti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la maxi detrazione vale per gli interventi trainati di efficientamento energetico se assicurano il miglioramento di due classi o il conseguimento della classe energetica più alta.

In questa ipotesi, come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, la verifica relativa alle classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità.

Tradotto: qui le spese 'agevolabili' col Superbonus sono quelle relative al rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi, essendo interventi trainati.


LA RISPOSTA 341/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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