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Superbonus, Eco e Sisma, Facciate, Ristrutturazioni: chiarimenti Agenzia Entrate su abusi sanabili e detrazioni

Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate racchiude le disposizioni normative e i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per ristrutturazioni edilizie, Sismabonus, Bonus verde, Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus, inclusi gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf

Nella serata del 25 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare - la n.28/E/2022 - con chiarimenti e riepologo di tutte le norme e dei documenti di prassi inerenti i bonus edilizi attualmente previsti nel nostro ordinamento.

Questo documento di fatto rappresenta il seguito della circolare 24/E (con la quale era stata fornita la prima parte delle linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi concernenti le ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta).

Superbonus, Eco e Sisma, Facciate, Ristrutturazioni: chiarimenti Agenzia Entrate su abusi sanabli e detrazioni

Detrazioni edilizie e crediti di imposta: tutto in una circolare sola

La circolare contiene le disposizioni normative e i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per ristrutturazioni edilizie, cioè: Sismabonus, Bonus verde, Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus, inclusi gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf.

La raccolta, in sintesi, riguarda le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

Il documento offre quindi un quadro omogeneo sulle principali disposizioni di legge, sui chiarimenti forniti da risoluzioni e circolari e sulle indicazioni pratiche per accedere alle agevolazioni fiscali, alla luce delle rilevanti novità normative intervenute nell’anno d’imposta 2021, tenendo conto anche delle risposte ai quesiti dei contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati sui temi affrontati in sede di assistenza.

 

Documentazione da presentare e controlli

La circolare contiene, inoltre, l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che il contribuente deve esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, per l’apposizione del visto di conformità.

In linea con quanto illustrato, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Le Entrate evidenziano quindi che il Fisco potrà in ogni caso controllare il contribuente in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, e sulle dichiarazioni sostitutive presentate dallo stesso (articoli 46 e 47 Dpr 445/2000).

A tal fine la circolare allega un elenco esemplificativo delle dichiarazioni valide ad attestare le condizioni soggettive che fanno accedere agli oneri deducibili, detraibili o ai crediti d’imposta.

 

Permessi edilizi e detrazioni fiscali per il recupero de patrimonio edilizio: la carrellata

A pagina 48, la circolare ricorda che sono tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).

Attualmente, si evidenzia, la disciplina dell’attività edilizia può essere così ricostruita:

  • attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico), lett. h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici), e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
  • attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA): si tratta degli interventi edilizi eseguibili ma previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
  • attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super SCIA;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 10 del TUE (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso);
  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

 

Opere edilizie difformi: quando gli abusi non pregiudicano i bonus?

In merito alle opere edilizie difformi, sottolinea il Fisco, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

  • la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
  • la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7). Le modifiche recate dal citato d.lgs. n. 222 del 2016 non hanno, tuttavia, riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo TUE, cui fa rinvio il citato art. 16-bis del TUIR e, dunque, tali modifiche, salvo diverso avviso del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS, già MIT), non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.

LA CIRCOLARE 28/E/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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