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COMPETENZE, GEOMETRI: vietata la progettazione e DL di costruzioni in c.a. anche di modesta entità

una sentenza della Quinta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Verona ha annullato una Delibera comunale che allargava anche ai geometri la competenza per la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 anche in cemento armato. Nella sentenza chiariti i limiti delle competenze dei tecnici diplomati.

A ribadirlo una sentenza della Quinta sezione del Consiglio di Stato che accogliendo il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Verona ha annullato una Delibera comunale che allargava anche ai geometri la competenza per la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 anche in cemento armato. Nella sentenza chiariti i limiti delle competenze dei tecnici diplomati.

Dopo un lungo percorso ad ostacoli, si è concluso davanti al Consiglio di Stato il travagliato iter giudiziario che ha visto l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia schierato in prima linea sulla tematica delle competenze dei tecnici diplomati.
 
Infatti il Supremo Consesso di Palazzo Spada ha pronunciato una sentenza particolarmente pregevole perché chiarisce, in maniera netta e precisa, il corretto riparto delle competenze, non lasciando più spazio alcuno ad interpretazioni estensive e/o evolutive.
 
L’ordine degli Ingegneri di Verona, era ricorso in appello contro la sentenza del TAR del Veneto che si era espresso in relazione ad una delibera della giunta del Comune di Torri del Benaco, (n. 96 del 9 luglio 2012), recante indirizzi operativi relativi alle competenze professionali dei geometri in materia edilizia.
 
Il fatto
L’oggetto della questione una delibera emanata dalla Giunta comunale del Comune di Torri del Benaco in cui fornendo gli indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiariva che “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
 
Alla richiesta di annullamento della delibera presentata dall’Ordine degli ingegneri di Verona, il TAR aveva respinto il ricorso adducendo tra le motivazioni che “la normativa vigente nella materia de qua non escludeva del tutto la competenza del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212”.
 
Ma l’iter giudiziario dell’Ordine degli Ingegneri di Verona continuò con il ricorso in appello al Consiglio di Stato la cui sentenza è stata depositata lo scorso 23 febbraio.
 
La sentenza: agli ingegneri e architetti la competenza
A giustificazione della sentenza il Consiglio di Stato ha ricordato quanto già evinto dalla sentenza della stessa Sezione n. 2537 del 28 aprile 2011, nella quale si precisa che “A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata SOLO AGLI INGEGNERI ED AGLI ARCHITETTI ISCRITTI NEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI.
 
Nella sentenza si precisa anche che “solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.
In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone."
 
Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.
 
Quando si può considerare “modesta” una costruzione ?
Nella sentenza si chiarisce anche questo punto specificando che “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione "non modesta" essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri."
 
Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo, senza che nulla sia stato modificato dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 (Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038), con conseguente nullità del contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193; 26 luglio 2006, n. 17028; 25 maggio 2007).
 
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