Certificazione Energetica
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA: la Liguria si aggiorna

Mercoledi 18 marzo 2015 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il Regolamento Regionale 6 Marzo 2015 N. 1, che contiene Modificazioni al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n.23 'Norme in materia di energia'. Esso entra in vigore il 2 Aprile 2015.

Mercoledi 18 marzo 2015 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il Regolamento Regionale 6 Marzo 2015 N. 1, che contiene Modificazioni al regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n.23 'Norme in materia di energia'. Esso entra in vigore il 2 Aprile 2015.

 
Contestualmente è stato reso disponibile ai certificatori energetici iscritti nell'elenco della Regione Liguria il software CELESTE 2.0 (per ora in versione di prova), che è stato aggiornato in base al regolamento e alle indicazioni contenute nelle norme tecniche UNI TS 11300 parte 1,2,4. Il software è stato certificato dal CTI ed è quindi riconosciuto ufficialmente conforme alle norme tecniche.
 
Le novità
Quali sono le novità apportate nel regolamento? In sostanza la normativa Ligure si adegua agli aggiornamenti delle norme tecniche, in attesa che vengano definiti i decreti attuativi della Legge 90.
Rimane confermato l'ambito di applicazione del regolamento principalmente rivolto alla definizione dei criteri per il contenimento dei consumi di energia; della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; dei requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per gli edifici o le unità immobiliari, anche con specifico riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili; dei criteri e delle modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato; delle modalità per il versamento del contributo e inoltre delle modalità di svolgimento delle verifiche a campione. Nel complesso sono aggiornate le indicazioni che fanno riferimento alle norme tecniche ed in particolare viene aggiunto il riferimento alla UNI TS 11300-4.
In relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (articolo 3), vengono aggiunte indicazioni relative all'obbligo di inserimento, entro fine 2016, di contatore di calore per edifici che utilizzino teleriscaldamento e di inserimento di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare per sistemi di fornitura centralizzati che alimentino una pluralità di edificio. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si deve ricorrere all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. Deve essere inoltre previsto l’uso di pompe di circolazione a portata variabile o di sistemi equivalenti dal punto di vista funzionale ed energetico.
Vengono aggiunti due indici di prestazione energetica parziale Qc,nd , EL, che fanno rispettivamente riferimento al fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento e al fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione (solo non residenziale), espressi in kWh/anno
E' precisato più chiaramente il riproporzionamento dei parametri dell'impianto centralizzato che per il riscaldamento devono fare riferimento alle tabelle millesimali relative al servizio riscaldamento, mentre per la produzione di acqua calda sanitaria devono essere riproporzionati sulla base delle tabelle millesimali di proprietà.
Rimangono confermate le procedure per il calcolo della classe energetica (artt.9,10,11,12,13) mentre si demanda all'approvazione del Dirigente del settore competente il modello di attestato di prestazione energetica, con le informazioni e i dati che deve riportare.
Le modalità di redazione, trasmissione dell'APE, pagamento del contributo relativo restano invariate, come anche l'impostazione delle ispezioni e delle verifiche del processo di certificazione; è confermata la necessità di sopralluogo presso l'unità da certificare. Viene aggiunta la precisazione sull'obbligo degli amministratori e dei responsabili degli impianti di fornire tutte le informazioni necessarie per la redazione dell'attestato.
Gli allegati subiscono diverse modificazioni: l'Allegato A, contenente i riferimenti normativi, viene sostituito integralmente. Mentre rimangono confermati i valori limite della trasmittanza termica, dell'indice di prestazione energetica e i rendimenti (allegati B, C, D), per la sostituzione del generatore di calore o della pompa di calore (allegato E), l'indicazione relativa alla necessità di inserimento di centralina di termoregolazione viene dettagliata con maggiori elementi. Inoltre il rendimento termico utile per nuovi generatori di calore per carico del 30% della potenza utile nominale (Pn) deve essere valutato con la seguente espressione:
ηu =  (85 + a log Pn) %
dove a = 3 invece che 2 come nella precedente versione. Questo comporta per esempio che per una potenza utile nominale di 100 kW, il rendimento utile del generatore di calore a combustione deve essere pari a 91% invece che 89%.
L'allegato G, che indica le metodologie di calcolo, viene sostituito con uno nuovo che specifica i riferimenti alle UNI TS 11300 parte 1,2,4. Nell'allegato H viene esplicitata con maggiore chiarezza la definizione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e vengono introdotti i due termini relativi al fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento e il fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (necessario solo per non residenziale). Nell'analisi costi/benefici (allegato I) viene indicato come unico strumento di valutazione il tempo di ritorno semplice: dal momento che il Van, indicato nella precedente versione, non veniva comunque previsto nella compilazione dell'attestato di prestazione, viene eliminato dalla descrizione.
Alcune variazioni sono state apportate anche all'allegato L, Procedura per lo svolgimento delle verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica: vengono aggiunte indicazioni sui contributi all'attività di verifica da parte di soggetti terzi, e sulle caratteristiche del tecnico verificatore.
Per quanto riguarda la valutazione dei singoli dati rilevati durante il sopralluogo e definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici, si demanda al Dirigente del settore competente per materia l'approvazione dell’elenco dei dati oggetto di verifica, la valutazione degli stessi che può comportare un esito positivo o negativo, nonché la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici.
Dal 2 aprile i certificati dovranno essere realizzati con le nuove procedure. Il software CELESTE 2.0 rappresenta uno strumento che viene reso disponibile gratuitamente ai certificatori, sebbene sia sempre possibile l'alternativa dell'uso di software commerciali che permettono la redazione dell'APE secondo le modalità indicate nel Regolamento.
 

 

Certificazione Energetica

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