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Prestazioni al fuoco di murature in laterizio: riferimenti normativi

Si espongono le informazioni “propedeutiche” di carattere generale e di chiarimento sulla situazione normativa in materia di prestazioni al fuoco, oggetto di importanti e significativi aggiornamenti negli ultimi anni, e sui parametri che concorrono a definire il comportamento al fuoco di una parete in laterizio

Rubrica a cura di ANDIL

Si espongono le informazioni “propedeutiche” di carattere generale e di chiarimento sulla situazione normativa in materia di prestazioni al fuoco, oggetto di importanti e significativi aggiornamenti negli ultimi anni, e sui parametri che concorrono a definire il comportamento al fuoco di una parete in laterizio

In generale, per comportamento al fuoco si intende quell’insieme di trasformazioni fisico-chimiche conseguenti all’esposizione, di un materiale o di un sistema costruttivo, all’azione del fuoco (fig. 1). All’interno di questa “generica” definizione, la normativa italiana attualmente in vigore introduce e distingue due fondamentali concetti: la reazione al fuoco e la resistenza al fuoco.
Reazione al fuoco e resistenza al fuoco sono due aspetti del comportamento al fuoco dei materiali o delle strutture tra loro molto diversi. Pur tenendo conto che per le pareti in laterizio ciò che più interessa è sicuramente la resistenza al fuoco, si ritiene opportuno riportare una definizione precisa di entrambi questi concetti e delle procedure richieste dalle norme per la loro determinazione.

Reazione al fuoco
La “reazione al fuoco” di un materiale è definita dal D.M. 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” come: “... il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”.
La reazione al fuoco viene identificata, per i diversi prodotti, con l’attribuzione di una “classe” di reazione al fuoco, secondo procedure ben definite dalle normative vigenti e diverse in relazione alle caratteristiche dei materiali.
La classe di reazione al fuoco, che contraddistingue i diversi prodotti, fornisce quindi un giudizio sulla attitudine del materiale a contribuire o meno al carico di incendio (fig. 2).


 

I decreti che disciplinano attualmente la materia sono i seguenti:

- D.M. 10.3.2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”;
- D.M. 15.3.2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.

Il D.M. 10.3.2005 contiene in sostanza il recepimento delle normative europee in materia di classificazione dei prodotti da costruzione nei confronti della reazione al fuoco.
In particolare il decreto recepisce la classificazione contenuta nella norma UNI EN 13501-1. La classi-ficazione in oggetto viene articolata in Euroclassi ed essa riguarda esclusivamente i prodotti definibili come “prodotti da costruzione”. Per gli elementi di laterizio per muratura, essendo vigente fin dal 2006 la specifica norma tecnica armonizzata (EN 771-1, marcatura CE), si applica integralmente la classificazione prevista dal D.M. 10.3.2005 e, come previsto dalla specifica norma armonizzata prima citata, i prodotti in laterizio vengono classificati ai fini della reazione al fuoco in “Euroclasse A1” (D.M. 10.3.2005). L’Euroclasse A1 prevede che i materiali in essa inclusi non debbano essere sottoposti a prova (cfr. D.M. 10.3.2005 - Allegato C). Si richiede inoltre, come condizione vincolante per l’attribuzione dell’Euroclasse A1, il fatto che i prodotti non contengano più dell’1% in peso o volume (in base a quello che produce l’effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.
Questa classificazione, che significa che il materiale non fornisce alcun contributo all’incendio, comporta in automatico l’esenzione da qualsiasi obbligo di prove e/o omologazioni di sorta.
Nell’ambito dell’aggiornamento complessivo della legislazione in materia di prevenzione incendi è opportuno menzionare anche il D.M. 7.8.2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi …” che, con decorrenza 27.11.2012 ha introdotto la nuova modulistica da utilizzare per le pratiche in oggetto. Per quanto concerne la dichiarazione della classe di reazione al fuoco il vecchio modello “MOD_DICH_CONF 2004”, che non era aggiornato con i nuovi riferimenti tecnici e normativi così da generare dubbi sulla compilazione in presenza di prodotti “Euroclasse A1” che non richiedono omologazioni o certificazioni di sorta, è stato sostituito in un primo tempo da quello denominato “MOD. PIN-2.3_2012-DICH. PROD.” e più di recente dal “MOD.
PIN-2.3_2014-DICH. PROD” che recepisce il nuovo assetto normativo con riferimento al Regolamento Prodotti da Costruzione UE n. 305/2011 prevedendo esplicitamente anche il caso della dichiarazione della reazione al fuoco fornita direttamente con la D.o.P. o marcatura CE del prodotto.

NELL'ARTICOLO INTEGRALE LA TRATTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE MURATURE SECONDO IL METODO TABELLARE