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Costruzioni in zone protette: per l'annullamento del nulla osta paesaggistico non serve la comunicazione di avvio del procedimento

Il Consiglio di Stato Sez. VI nella sentenza del 4.6.2015 ha affermato che per giurisprudenza condivisa, il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per una costruzione in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, di un unitario e complesso procedimento avviato ad istanza di parte (Cons. Stato, VI, 9 luglio 2013, n. 3616; 3 luglio 2014, n. 3368; 4 luglio 2011, n. 3962)

Fonte: gazzetta amministrativa