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Le attività del Consulente Tecnico del P.M. nell’incendio di una struttura in acciaio

Le attività del Consulente Tecnico del P.M. nell’incendio di una struttura in acciaio

Le attività del Tecnico specializzato nella fase delle indagini  

 

PREMESSA
Vi sono delle norme apposite che regolano l’attività del Consulente del Pubblico Ministero nelle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio; la differenza fondamentale rispetto ai Consulenti Tecnici delle parti sta nell’interesse Pubblico che muove l’attività del Consulente del Pubblico Ministero e nell’obbligo di depositare i risultati della consulenza all’interno del fascicolo delle indagini.
Inoltre, il dovere del Pubblico Ministero di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato, deve estendersi anche al Consulente Tecnico nominato dalla parte pubblica.
Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero può essere nominato sulla base dell’art. 359 del c.p.p. quando bisogna procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica ripetibile che necessita di specifiche competenze che vengono svolte in segreto dal Consulente.
Se invece gli accertamenti tecnici appaiono non ripetibili, il codice attribuisce alla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero un’efficacia simile a quella della perizia disposta dal Giudice, in quanto è subordinata ad un controllo da parte dell’indagato.
Infatti, il Pubblico Ministero procede alla nomina del suo Consulente sulla base dell’art. 360 c.p.p., informando contestualmente la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori del giorno, dell’ora e del luogo in cui avverrà il conferimento dell’incarico e della facoltà di ogni parte di nominare dei propri consulenti tecnici.
Infine, l’indagato ha un’ulteriore potere, ovverosia formulare, prima del conferimento dell’incarico al Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, riserva di promuovere incidente probatorio; in tal caso il Pubblico Ministero deve disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
Se l’accertamento Tecnico non ripetibile è differibile ed è egualmente compiuto nonostante la riserva, il relativo verbale è inutilizzabile nel dibattimento, ma è utilizzabile a tutti gli altri fini (ad esempio nel giudizio abbreviato).
Se l’accertamento è non differibile perché in un momento successivo non può più essere utilmente compiuto, il relativo verbale è utilizzabile in dibattimento.
Gli effetti dell’azione penale sono rappresentati dall’obbligo del Giudice di decidere su di un determinato fatto storico e dal divieto del Giudice di decidere su di un fatto storico differente da quello precisato nell’imputazione, salve alcune eccezioni.
L’imputazione viene formulata quando il Pubblico Ministero ha raccolto gli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ovvero quando i risultati delle indagini sono in grado di permettere al Pubblico Ministero di dimostrare la fondatezza dell’accusa.
Ne deriva che gli elementi di prova raccolti devono avere una notevole consistenza in quanto, se non contraddetti in dibattimento, devono rendere altamente probabile una sentenza di condanna.
Pertanto, l’imputazione non è formulata all’inizio delle indagini preliminari, bensì alla conclusione delle stesse, nel momento in cui il Pubblico Ministero, sulla base delle risultanze della consulenza del Tecnico, chiede il rinvio a giudizio, ritenendo probabile che in giudizio si ottenga una sentenza di condanna.
 
IL CASO
Attività eseguite nel caso di un incendio di una struttura in acciaio
Si procederà ad analizzare le attività richieste al Consulente Tecnico quando il Pubblico Ministero è venuto a conoscenza di un incendio di una struttura in acciaio (notizia di reato).
A seguito della notizia di reato riguardante l’incendio presso la Omissis sita in Omissis, realizzata con una struttura in acciaio, il Pubblico Ministero, iscritta la notizia nel registro delle notizie di reato, ha disposto una consulenza tecnica per raccogliere gli elementi idonei a sostenere con fondatezza l’accusa in giudizio e formulare così il capo d’imputazione.
Pertanto sulla base dell’art. 359 c.p.p., ha formulato al Consulente Tecnico i seguenti quesiti:
• Descrizione dei luoghi di causa e delle dinamiche del fatto;
• Verificare la portata e le conseguenze dannose dell’incendio;
• Accertare il grado di sicurezza post incendio della struttura coinvolta;
• Natura e cause che hanno provocato l’incendio.
Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero ha svolto delle operazioni preliminari atte a accertare, mediante una ricostruzione documentale, tutti gli elementi tecnici che sono intervenuti durante il fatto che potrebbe costituire reato.

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Dr. Ing. Enrico Rossetti
Ingegnere Civile
Specialista in Ingegneria Forense
Master di II livello in Ingegneria Forense
c/o Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria

 

 

Enrico Rossetti

Specialista in Ingegneria Forense - Master di II livello in Ingegneria Forense c/o Università degli Studi di Napoli - “Federico II”

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