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Concorrenza: dura replica dell’OICE alle accuse che l’art. 31 costituisca condono per le società di ingegneria

Ddl Concorrenza: dura replica dell’OICE alla accuse che l’art. 31 costituisca condono per le società di ingegneria

 

OICE, “Falso e strumentale sostenere che l’art. 31 costituisca un condono per le società di ingegneria, che invece legittimamente operano nel privato”
 
È quanto afferma in una nota l’OICE, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane, per la quale l’art. 31 è norma di semplice interpretazione autentica di una legge del 1997, dettata dal Governo al solo scopo di evitare che per i prossimi sei anni possano insorgere contenziosi sui vecchi contratti privati stipulati dalle seimila società di ingegneria che danno lavoro a decine di migliaia di professionisti.  
 
Nessun condono, quindi, né per il passato, né per il futuro: deve infatti essere ben chiaro che oggi ogni contratto stipulato nel settore privato da una società di ingegneria è legittimo perché nel 2011 si è abrogata definitivamente la legge del 1939.
 
Per il resto - si legge nella nota OICE - parlare di violazione delle regole di mercato è del tutto fuori luogo perché nel 2011 (l. 183, articolo 10, comma 9) fu il legislatore ad escludere dall’applicazione delle norme sulle società tra professionisti il “diverso modello societario” rappresentato dalla società di ingegneria, in quanto impresa che rende servizi di ingegneria integrata e di architettura, fino alla realizzazione di impianti “chiavi in mano” non equiparabili alle semplici attività professionali protette.
 
Invocare l'applicazione delle regole in materia di società tra professionisti alle società di ingegneria è quindi del tutto strumentale a spostare l’attenzione su un tema estraneo all’articolo 31 e al suo reale contenuto e fine. Ipotizzare quello che cinque anni fa non fu fatto dal legislatore del 2011 e cioè l’applicazione delle regole delle stp alle società di ingegneria, organizzazioni articolate e complesse, di tipo imprenditoriale (ben diverse dalle stp che sono semplici aggregazioni di professionisti) e che svolgono solo in parte attività professionali, sarebbe come sostenere che anche le imprese di costruzioni dovrebbero iscriversi all’albo professionale quando redigono progetti con i propri uffici tecnici.
 
La norma, quindi, non condona nulla né per il passato, né per il futuro ma chiarisce con interpretazione autentica l’efficacia dell’abrogazione del divieto di cui all’articolo 2 della legge 1815/39 disposta dalla Legge Bersani del 1997: le società di ingegneria, anche per i contratti stipulati prima del 2011 in ambito privato, potevano rendere servizi di ingegneria e architettura a committenti privati. Questo e null'altro è lo scopo della norma presentata dal Governo: prevenire inutili e strumentali contenziosi che potrebbero creare problemi all’operatività delle seimila società di ingegneria che lavorano nel settore privato e pubblico e ai professionisti cui tali società offrono un fondamentale sbocco professionale, in un periodo delicato e difficile come quello attuale.
 
Vanno infine respinti al mittente i tentativi di mettere sullo stesso piano entità giuridiche e discipline diverse, dettate da motivazioni estranee alla logica di imprese che, invece, da sempre operano sul mercato nazionale e internazionale, ben prima che le direttive europee del ’92 e la legge Merloni costringessero tutti i professionisti ad uscire dal “guscio” dell’affidamento fiduciario per confrontarsi con quel mercato e con quella concorrenza cui le società di ingegneria da decenni erano abituate, soprattutto all’estero.