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Audit energetici di qualità: pubblicato il pacchetto di norme UNI CEI EN 16247

Audit energetici di qualità: pubblicato il pacchetto di norme UNI CEI EN 16247

Il CEN (European Commitee for Standardization) e il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hanno pubblicato in modo completo un pacchetto di norme di riferimento a livello europeo per la realizzazione di audit energetici di qualità.

Il pacchetto di norme comprende la UNI CEI EN 16247-1, che tratta dei requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche, la UNI CEI EN 16247-2, la UNI CEI EN 16247-3 e la UNI CEI EN 16247-4, che definiscono, invece, i requisiti per diagnosi energetiche specifiche relative a edifici, processi industriali e trasporti. La norma UNI CEN EN 16247-5definisce infine uno standard europeo per specificare i requisiti dell’auditor energetico (chi esegue l’audit).
Lo scopo della normativa è quello di supportare la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, dando appunto indicazioni utili sull’esecuzione degli audit energetici.
Ma cos’è un audit energetico? L’audit energetico consiste nello studio e nella misurazione dei fabbisogni energetici presenti in un determinato sito. L’analisi consente di individuare le aree in cui è maggiore lo spreco di energia e, allo stesso tempo, quelle in cui sono possibili concreti margini di miglioramento. L’obiettivo principale è individuare una serie di azioni attraverso cui ridurre il consumo energetico e conseguentemente di ridurre i costi della spesa legata all’energia.
In Italia il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio, introduce l’obbligo per le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese a forte consumo di energia, di effettuare un Audit Energetico, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi Emas e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.
Sono classificate come grandi imprese le aziende che hanno un organico superiore a 250 persone, un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuale superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese a forte consumo di energia sono imprese per le quali nell’annualità di riferimento valgono le seguenti condizioni:

a. hanno utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica

b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non è risultato inferiore al 3%.

Le piccole e medie imprese non energivore sono escluse dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica ma sono comunque incentivate, attraverso finanziamenti regionali, ad adottare tale indagine oppure ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.

L’analisi dovrà essere condotta da Società di Servizi Energetici (ESCo), Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o Auditor Energetici ed i risultati di tali audit dovranno essere comunicati all’ENEA, che li verificherà e ne curerà la conservazione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit dovranno essere eseguiti solo da Soggetti Certificati, in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia).
Sono previste sanzioni fino a 40.000 euro per chi non esegue gli audit energetici entro la data prevista dalla normativa.