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Niente IRAP per professionisti con piccoli studi, senza dipendenti ed esigui beni strumentali

Niente IRAP per professionisti con piccoli studi, senza dipendenti ed esigui beni strumentali. A ribadirlo una sentenza della Corte di Cassazione che ha bocciato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un professionista titolare di uno spazio di 50 mq con beni strumentali per diecimila euro

A ribadirlo una sentenza della Corte di Cassazione che ha bocciato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un professionista titolare di uno spazio di 50 mq con beni strumentali per diecimila euro  

Il caso coinvolge un professionista che aveva avanzato ricorso alla CTP di Forlì contro il silenzio-rigetto dell’Agenzia delle Entrate ad istanze di rimborso pagate a titolo di IRAP per una serie di anni.
 
La CTP aveva in buona parte accolto il ricorso ritenendo che, nel caso in esame, l’inesistenza o esiguità dell’investimento e dell’organizzazione dei fattori produttivi (nello specifico: assenza di lavoro dipendente, o di collaborazione di terzi, eseguità dei beni strumentali di proprietà, non utilizzo di capitali di prestito) doveva far ritenere l’attività professionale svolta dal ricorrente come carente dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP.
 
Successivamente con sentenza depositata il 21/05/2009 la CTR Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Agenzia evidenziando nella sentenza che nell’esercizio svolto non vi era organizzazione di impresa; che i ricavi derivavano dall’incasso di procedure fallimentari; che l’impiego dei mezzi e capitali era del tutto ininfluente e trascurabile e che non risultavano dipendenti o investimenti in beni strumentali di considerevole importo.
 
Avverso detta sentenza l’Agenzia procede ricorrendo in Cassazione la quale con sentenza n. 13488/2015 rigetta il ricorso e conferma la sentenza del CTR.