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Autorizzazioni in materia edilizia in Germania: ecco come FUNZIONA

lo Stato federale ha redatto una "legge edilizia modello" (Muster-Bauordung, nel seguito anche denominata MBO) invitando le Regioni a basare sulla stessa la propria legislazione. Le Regioni hanno accolto tale invito, adottando normative in materia edilizia che evidenziano strutture e meccanismi comuni, fermo restando che si rilevano varie differenze andando ad esaminare il dettaglio

Semplificazioni in materia edilizia in Germania

Le brevi note che seguono si prefiggono lo scopo di delineare un quadro generale di riferimento in relazione al regime autorizzatorio degli interventi di natura edilizia in Germania, il tutto con particolare riferimento alle semplificazioni ivi previste.

Come noto, nell'ordinamento federale tedesco la normativa edilizia è di competenza dei cosiddetti "Länder" (Regioni), pertanto la legislazione risulta frammentaria  e differente di Regione in Regione.

Tuttavia, lo Stato federale della Germania ha redatto una "legge edilizia modello" (Muster-Bauordung, nel seguito anche denominata MBO) invitando le Regioni a basare sulla stessa la propria legislazione. Le Regioni hanno accolto tale invito, adottando normative in materia edilizia che evidenziano strutture e meccanismi comuni, fermo restando che si rilevano varie differenze andando ad esaminare  il  dettaglio.

L'esposizione che segue si basa su detta "legge edilizia modello" che, pur non essendo direttamente applicabile nelle Regioni, permette di illustrare a grande linee il regime delle autorizzazioni edilizie in vigore nei Länder tedeschi.

La realizzazione, modifica nonché il cambiamento di destinazione di ogni opera edilizia, intesa come realizzazione di opere connesse con il suolo e realizzate con materiali edili (§ 2 c. 1 MBO), necessita in linea di principio di autorizzazione per mezzo di permesso a costruire, § 59 MBO, a meno che la legge non disponga diversamente.

Vediamo le eccezioni:
a) § 60 MBO
Sono escluse dall'ambito di applicabilità delle normative edilizie determinate tipologie di opere soggette a procedure autorizzative previste da leggi speciali, ad esempio in materia di reti di distribuzione per l'elettricità, gas e acqua nonché opere idrauliche relative ad acque superficiali.
b) § 61 MBO
Determinate costruzioni tassativamente elencate nel § 61 MBO sono esenti da autorizzazione. A tale categoria appartengono, ad esempio, determinati tipi di edifici di un solo piano e con una superficie lorda inferiore a 10 m², garage con altezza media inferiore a 3 m e superficie inferiore a 30 m², verande con profondità inferiore a 3 m nonché alcune tipologie  di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  (impianti fotovoltaici su edifici che non ne modificano la sagoma, impianti eolici con altezza massima 10 m e superficie coperta da pale inferiore a 3 m). Negli ultimi anni, le fattispecie di progetti esenti da autorizzazione sono aumentate molto nei singoli Länder, seppure con sostanziali differenze tra le regioni.
c) § 62 MBO
Sono inoltre esenti da autorizzazione i progetti soggetti a mera e preventiva segnalazione. Si tratta in buona sostanza di edifici con destinazione residenziale o altre opere realizzate in conformità al  piano regolatore, a condizione che l'urbanizzazione sia garantita e che il Comune non dichiari entro il termine di 30 giorni che si debba procedere con una procedura autorizzativa semplificata.
Nell'ambito di applicazione del § 62 MBO il richiedente deposita presso il Comune il progetto e può iniziare i lavori decorso un mese senza che sia intervenuto il divieto da parte del Comune.
d) § 63 MBO
Le opere edilizie di cui al § 63 MBO sono assoggettate ad una procedura autorizzativa semplificata, limitata alla verifica della compatibilità del progetto alle  previsioni urbanistiche.  Questa fattispecie riguarda in particolare (ma non solo) edifici con destinazione residenziale, altre costruzioni nonché opere accessorie.
e) § 64 MBO
Al di fuori del campo di applicazione dei §§ 60, 61, 62 e 63 MBO la realizzazione dell'opera edilizia può avvenire solo successivamente al rilascio di un permesso a costruire ai sensi dei §§ 64, 72 MBO. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente (a seconda dei casi, il Comune oppure il relativo ente di vigilanza) è tenuta a verificare la compatibilità del progetto a tutte le norme di volta in volta applicabili all'opera progettata.
f) impugnazione da parte di terzi interessati
Nella misura in cui l'atto autorizzativo sia idoneo a pregiudicare i diritti di terzi (in particolare i vicini), gli stessi sono legittimati a ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi. Il termine per l'impugnazione (dapprima a livello amministrativo) è pari a 30 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'atto, a patto che lo stesso contenga l'informativa circa il diritto di impugnativa. In difetto di tale informativa, il termine di impugnazione è  di un anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'atto. Nel caso in cui il terzo non riceva una formale comunicazione circa il rilascio dell'autorizzazione, i termini di impugnazione restano sospesi. Più in particolare la mera conoscenza dell'inizio (o del completamento) dei lavori edilizi non è idonea a far decorrere i termini (con il solo limite del principio del divieto di abuso del diritto).
L'interesse del terzo a ricorrere sussiste ogniqualvolta non sia a priori escluso che l'atto impugnato leda i suoi interessi, con la precisazione che il giudice annullerà un atto amministrativo a seguito di ricorso del terzo solo ove lo stesso risulti illegittimo per violazione di norme giuridiche destinate (quantomeno anche) a tutelare i diritti del terzo stesso.


Alessandro Honert
Rechtsanwalt und Avvocato
 
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