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Prestazioni energetiche degli edifici: una sintesi di cosa è cambiato coi nuovi decreti

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (DM 26.06.15)

La regolamentazione nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici è stata, recentemente, completamente rinnovata grazie all’emanazione dei tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/13. Con il presente articolo si desidera fornire una sintesi delle più significative novità introdotte rinviando, per maggiori approfondimenti, alla lettura dei decreti. 

PREMESSA, METODO DI CALCOLO ED ASPETTI GENERALI
 
Premessa
Il 16 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/13, costituente, a sua volta, il recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Questi, emanati come DM 26.06.15, ridefiniscono le regole nazionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare, i primi due decreti riguardano, rispettivamente, i requisiti minimi per le verifiche di legge ed i modelli di relazione tecnica (in sostituzione del DPR 59/09). Il terzo decreto riguarda le linee guida nazionali per la certificazione energetica (in sostituzione del DM 26.06.09). I tre decreti sono entrati in vigore il 01.10.15.
 
Servizi considerati
Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche, occorre considerare i servizi di climatizzazione invernale (riscaldamento idronico ed aeraulico), climatizzazione estiva (raffrescamento idronico ed aeraulico), ventilazione (intesa come movimentazione dell’aria) ed acqua calda sanitaria, a cui si aggiungono, per le sole utenze non residenziali, l’illuminazione ed il trasporto di persone o cose.
Quest’ultimo servizio, comprendente, ad esempio, scale mobili ed ascensori, sarà da considerarsi non appena entrerà in vigore la corrispondente normativa, ossia la specifica tecnica UNI/TS 11300-6, ad oggi in via, presumibilmente, di pubblicazione.
 
Normativa di riferimento
Il calcolo delle prestazioni energetiche si fonda sulle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (prime quattro parti) ed altre norme correlate, espressamente richiamate dai decreti. Ulteriori norme entreranno in vigore a decorrere da novanta giorni dalla loro pubblicazione. In particolare, si attende a breve la pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-5 (la quale fornisce alcune specificazioni circa il calcolo dell’energia primaria) ed UNI/TS 11300-6 (la quale introduce, come sopra accennato, un nuovo servizio). E’ stata inoltre sottoposta a revisione la UNI/TS 11300-4 al fine di adeguarne alcuni punti specifici al contenuto dei decreti (anch’essa verrà presumibilmente pubblicata a breve).
Si introduce infine un accenno alle nuove norme europee (es. metodo orario), le quali costituiranno lo scenario futuro ed a cui la normativa italiana dovrà, via via, allinearsi.
Si conferma che i software commerciali adottati devono essere provvisti di un’apposita validazione, fornita dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI). A tale riguardo, fino all’entrata in vigore di ulteriori norme tecniche, non è prevista una nuova validazione, bensì continua a valere quella attuale, rilasciata per la conformità al pacchetto normativo vigente, vale a dire alle prime quattro parti delle UNI/TS 11300, alla Raccomandazione CTI 14 ed alle norme EN correlate
 
Metodo di calcolo
Il calcolo deve essere condotto mensilmente ed in regime quasi stazionario, tenuto conto del contributo fornito da fonti rinnovabili o da cogenerazione (energia prodotta in situ). Tale contributo deve essere considerato fino a completa copertura del fabbisogno, escludendo cioè l’eccedenza (energia esportata), la quale non concorre al bilancio energetico (energia primaria). Viene precisato, a tale riguardo, che la compensazione è consentita solo tra vettori (energia termica o elettrica) dello stesso tipo. L’energia elettrica prodotta può essere conteggiata, in particolare, per soddisfare i fabbisogni elettrici dovuti agli impianti (generazione ed ausiliari), esclusi quelli dovuti alla produzione di calore per effetto Joule.
Vengono inoltre definiti i fattori di allocazione, termico ed elettrico, dell’energia utilizzata dai cogeneratori. Tali fattori sono calcolati in base ad un rendimento termico di riferimento ed un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale (il loro impiego nel calcolo diventerà tuttavia effettivo a seguito dell’entrata in vigore della UNI/TS 11300-5).
Ai fini della verifica dei requisiti minimi o dell’attestazione della prestazione energetica il calcolo deve essere condotto in condizioni standard (le cosiddette valutazioni A1 ed A2, indicate dalla specifiche tecniche UNI/TS 11300, nel prospetto 2, introduttivo di ciascuna).
 
ALLINTERNO DELL'ARTICOLO INTEGRALE L'ANALISI DEI TRE DECRETI.