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Contributi: il geometra che svolge attività di perito assicurativo è tenuto al versamento alla Cassa

La Corte di Cassazione ha stabilito che un professionista versi i contributi alla Cassa anche per redditi dovuti ad attività non tipiche della professione ma che richiedono la stessa competenza.
 
A ribadirlo la sentenza n. 24303/2015 depositata il 27 novembre, in cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un geometra contro la cartella emessa dalla Cipag, per il pagamento dei contributi sui redditi prodotti nell'attività da lui svolta come perito assicurativo per un periodo.
 
IL CASO. Con la sentenza del 7 gennaio 2010, la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione presa dal Tribunale di Roma, rigettava l'opposizione proposta da un geometra contro la richiesta di pagamento emessa dalla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti a fronte del proprio credito per contributi assicurativi non versati e sanzioni civili relativi agli anni dal 1987 al 1992.
 
Motivo della decisione l’aver ritenuto escluso il decorso della prescrizione (ritenuta quinquennale), per essere rimasto indeterminato il dies a quo in relazione alla mancata dimostrazione dell'invio da parte del geometra della dichiarazione di cui all'art. 17 1. n. 773/1982 e, così respinta l'eccezione del medesimo, la sussistenza della pretesa creditoria della Cassa, in quanto l'attività di perito assicurativo svolta dal geometra presso alcune compagnie di assicurazione nel periodo in contestazione, risulta non estranea all'attività tipica di geometra, per quanto non espressamente menzionata dal T.U. della tariffa professionale, cui è tuttavia riconducibile quale attività il cui onorario è valutabile a discrezione.
 
Contro tale decisione il geometra ricorre in Cassazione.
 
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.  Anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando, nelle motivazioni della sentenza, che “il concetto di "esercizio della professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista , siano qualificabili come redditi professionali soggetti come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice operatane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1991, comprensivo oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa , in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione.”