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Collegato ambientale: quale riconoscimento economico per le aziende certificate?

È entrata in vigore il 2 febbraio la legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cosiddetta “collegato ambientale”), pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016.

È entrata in vigore il 2 febbraio la legge 28 dicembre 2015 n. 221, (cosiddetta “collegato ambientale”), pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016. Tanti i temi trattati: aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazione di impatto ambientale e sanitario, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti, bonifiche e danno ambientale, difesa del suolo, risorse idriche e acque reflue, capitale naturale e contabilità ambientale, materiali da scavo e di estrazione, animali selvatici e domestici, impianti radio e sorgenti sonore, urbanistica ed espropri.

Analizziamo nel seguito alcune novità introdotte dalla legge, riguardanti gli operatori economici che scelgono strumenti di valorizzazione e di garanzia delle proprie attività orientate al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità.

Agevolazioni per le garanzie nelle gare di appalto
Nell’ambito delle gare per appalti pubblici, era già prevista una riduzione del 50 per cento della garanzia con cui l’offerente deve corredare la propria offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per operatori economici certificati in conformità alla norma Uni En Iso 9001 da un organismo di certificazione accreditato.

Ora il collegato ambientale amplia questo vantaggio.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori che applicano un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla norma Uni En Iso 14001.

Queste riduzioni sono cumulabili con quella del 50 per cento di cui sopra.

Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, qualora almeno il 50 per cento della fornitura sia costituita da prodotti con marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, infine, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067. Anche in questi casi la riduzione è cumulabile con altre riduzioni già applicate.

Carbon footprint e Ecolabel negli acquisti verdi
La carbon footprint (Cfp) è la somma delle emissioni e delle rimozioni di gas ad effetto serra presenti in un prodotto, calcolate mediante un analisi del suo ciclo di vita Lca (life cycle assessment) ed espresse come CO2 equivalente. La dichiarazione della CO2 si distingue dalla più completa Epd (environmentl product declaration) perché evidenzia un unico parametro di impatto ambientale, invece di quelli tipicamente da considerare quando si sviluppa uno studio del ciclo di vita di un prodotto ai fini Epd: ad esempio consumo di acqua, acidificazione, consumo di risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, eccetera.
La Cfp, presente comunque anche nella Epd, è oggi il parametro più noto al pubblico e attraverso il quale viene valutato l’impatto dell’attività umana sull’ambiente. Ciò in virtù del noto legame con il fenomeno del surriscaldamento globale del pianeta (Global Warming Potential) e dei suoi effetti sul cambiamento climatico cui stiamo assistendo negli ultimi decenni.

Le metodologie di calcolo della carbon footprint sono diverse e fra queste ricordiamo:
•    Pas 2050, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services;
•    Uni En Iso 14040 , Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento,
•    Uni Iso/Ts 14067, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione e comunicazione.

Quest’ultima norma prevede che, qualora la Cfp debba essere divulgata al pubblico, è necessaria la verifica di parte terza indipendente.

Il collegato ambientale, inoltre, all’art. 16 integra i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita delle opere, beni e servizi (riguardo ai consumi di energia e di risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione), nonché la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda.

Incentivi per l'adozione dei sistemi di gestione ambientale ed Ecolabel
L'articolo 17 del collegato ambientale prevede che la registrazione Emas e il possesso di certificazioni Uni En Iso 14001 o Uni En Iso 50001, rilasciate da organismi di certificazione accreditati, costituiscano titoli preferenziali nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale e nella formulazione delle graduatorie. La stessa corsia preferenziale si applica ai prodotti dotati del marchi di qualità ambientale Ecolabel.

Finalmente una valorizzazione dei soggetti che investono e si impegnano nelle certificazioni. La certificazione volontaria è infatti lo strumento con cui organizzazioni e aziende possono garantire il mercato e i propri stakeholder rispetto alla qualità, alla sicurezza e al rispetto per l’ambiente dei propri processi produttivi. Uno strumento tanto più strategico in momenti di crisi economica, quando una maggiore garanzia di qualità consente di essere più competitivi e di differenziarsi rispetto ai concorrenti.

La certificazione secondo il sistema di gestione ambientale Uni En Iso 14001, riconosciuto a livello internazionale, consente a un’azienda di individuare, tenere sotto controllo e migliorare le proprie interazioni con l’ambiente, attraverso attività di pianificazione, vigilanza, valutazione e ottimizzazione dei processi.

L’introduzione di un sistema di gestione ambientale generalmente si pone i seguenti obiettivi:

  • ridurre le emissioni in atmosfera,
  • limitare la produzione di rifiuti e materiali di scarto,
  • ridurre i consumi di risorse come acqua, energia, additivi, argilla, materiali per imballo, impegnandosi ove possibile al recupero e al riciclo,
  • migliorare la consapevolezza e la formazione del personale e dei fornitori sulle tematiche ambientali.

La scelta deve far parte di una strategia imprenditoriale, che può premiare l’azienda sotto diversi punti di vista:

  • per i risparmi determinati dal miglioramento dell’efficienza ambientale,
  • per la qualità delle relazioni instaurate con le comunità circostanti gli stabilimenti,
  • per il supporto al marketing rappresentato da un’immagine aziendale di eccellenza,
  • per le sanzioni evitate grazie ad un’attenta sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni.

Emission trading e vantaggi della Iso 50001
Il collegato ambientale, inoltre, modifica il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, relativo al mercato delle emissioni di CO2 (emission trading), prevedendo che una parte dei proventi generati dalla messa all’asta dei “diritti di emettere CO2” venga destinato a un sistema di benefit finalizzato alla riduzione del costo dell’energia elettrica per le aziende definite “a rischio di rilocalizzazione”. Si tratta di aziende che rientrano nel campo di applicazione della direttiva emission trading e che potrebbero trovare più conveniente spostare le attività su mercati in cui questa direttiva non si applica. In sostanza il sistema di incentivi è finalizzato ed evitare le rilocalizzazione e le conseguenze sul piano occupazionale e sociale che potrebbe comportare. Il possesso di una certificazione Uni En Iso 50001 costituisce titolo preferenziale per accedere alla agevolazioni sul costo dell’energia elettrica.
Lo standard internazionale Iso 50001, relativo ai sistemi aziendali di gestione dell’energia, è stato introdotto nel 2011 e nel 2012 ha sostituito il precedente standard europeo Uni Cei En 16001. In Europa una forte spinta per l’adozione di un sistema aziendale di gestione dell’energia è venuta dalla direttiva europea sull’efficienza energetica, finalizzata a ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra entro il 2020 e recepita in Italia con il dlsg 102/2014. Infatti, a partire da dicembre 2015, è scattato l’obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di effettuare audit energetici ogni quattro anni; obbligo che decade se l’azienda applica un sistema di gestione conforme alle norme Iso 50001 o Iso 14001, oppure se è registrata Emas (eco-management and audit scheme), a patto che questi sistemi di gestione includano un audit energetico.
L’opportunità di implementare e certificare un sistema di gestione Iso 50001 dovrebbe essere attentamente considerata, non soltanto dalle aziende direttamente interessate dagli obblighi del decreto 102/2014, ma in generale da qualunque azienda dove il costo dell’energia costituisca una voce di costo significativa. Questo per diversi motivi. Innanzitutto perché con l’audit energetico - che costituisce il primo passo per l’implementazione del sistema di gestione energia - si “fotografano” i consumi energetici e si individuano interventi di miglioramento. In molti casi si scopre che bastano piccoli investimenti per ottenere risparmi notevoli. In secondo luogo perché il decreto del 28/12/2012, che definisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, ha esteso la possibilità di ottenere i Titoli di efficienza energetica (Tee), noti anche come “certificati bianchi”, a qualunque impresa o ente che si doti di un energy manager o attui un sistema di gestione dell’energia in conformità alla Iso 50001. E infine, ma non meno importante, anche il decreto sull’efficienza energetica prevede forme di cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati all’adozione nelle piccole e medie imprese di sistemi di gestione conformi alle Iso 50001 e 14001.

Sistemi di gestione certificati
La Iso 50001 rappresenta il complemento "energetico" delle Uni En Iso 9001 sui sistemi di gestione per la qualità e Uni En Iso 14001 sui sistemi di gestione ambientale. La norma di per sé non definisce specifici criteri prestazionali relativi all’energia ma permette a qualunque organizzazione di avere un approccio sistemico alle proprie prestazioni energetiche e un miglioramento continuo, che si traducono in un uso più efficiente dell’energia, con risparmio di costi e riduzione delle emissioni di gas serra. La Iso 50001 può essere adottata indipendentemente da altri sistemi di gestione oppure integrarsi, in quanto adotta la stessa metodologia basata sul “ciclo di Deming” per il miglioramento continuo: plan – do – check – act.
Le aziende già certificate Iso 14001 possono trovare nella Iso 50001 il naturale completamento per migliorare la gestione dell’energia (che già, di fatto è uno degli aspetti ambientali da prendere in considerazione) e il risparmio conseguente. Quelle che non lo sono ma che ritengano critico l’aspetto dei consumi energetici possono adottare un sistema di gestione dell’energia e valutare in seguito se mettere sotto controllo tutte le tematiche ambientali legate alla propria attività sviluppando un sistema di gestione per l’ambiente secondo lo standard Iso 14001. In ogni caso la certificazione da parte di un ente terzo dei sistemi di gestione adottati consente sia di avere una verifica indipendente su quanto messo in atto, e quindi un importante riscontro sull’efficacia delle azioni adottate e su possibili aree di miglioramento, sia di dare visibilità al proprio impegno al risparmio e al rispetto dell’ambiente.

Infine, con la pubblicazione del collegato ambientale diventa sempre più concreta l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici grazie all’obbligatorietà degli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione ovvero il Green Public Procurement (Gpp). Con l’articolo 18, infatti, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento dei criteri ambientali minimi (i cosiddetti Cam definiti tramite appositi decreti del ministero dell’Ambiente) nella documentazione delle gare per l’acquisto di beni e per l’affidamento di servizi rientranti nelle categorie previste dal Pan Gpp (Piano d’azione nazionale per il Gpp), per almeno il 50 per cento del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario. L’obbligo vale sia per i Cam i cui decreti sono già pubblicati sia per quelli successivi alla pubblicazione del collegato ambientale.

Questo tema verrà ripreso in un prossimo articolo, rappresentando indubbiamente uno degli strumenti più importanti per il rilancio di un’economia sostenibile.

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