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Finanziamenti Europei, accesso anche per i Liberi Professionisti, ma quali criticità?

La finalità dei fondi europei è quella di promuovere lo sviluppo e la coesione sociale all'interno dell'UE attraverso forme di sostegno ai cittadini e alle imprese dirette a finanziare iniziative di carattere sociale e culturale (per i cittadini) o economico commerciale (per le imprese).
 
Finanziamenti Europei per lo sviluppo delle imprese si esplicano attraverso programmi di sostegno tradizionalmente diversificati per:
  • microimprese (con meno di 10 addetti e con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro);
  • piccole imprese (con meno di 50 addetti e fatturato annuo fino a 10 milioni);
  • medie imprese (con meno di 250 addetti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni).
Il 9 gennaio 2013 la Commissione Europea, all’interno dell’Action Plan for Entrepreneurship, (Raccomandazione Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE, Regolamento UE 1303/2013) ha espressamente operato l'equiparazione tra liberi professionisti e piccole medie imprese, confermando così anche per i primi la possibilità di accedere a tutti i programmi destinati a tale tipologia di soggetti (con particolare riferimento all'accesso al microcredito).
 
In applicazione del principio sancito in sede UE, tutte le iniziative sviluppate nell’ambito dei programmi di finanziamento delle imprese, che includano le micro-imprese, devono obbligatoriamente includere i professionisti tra la platea dei beneficiari con la necessità di conformare i bandi redatti a livello nazionale (dalle regioni o dagli altri intermediari accreditati presso gli organismi Ue per la gestione dei vari programmi) a questo principio.
 
Le criticità persistenti tuttora sono rappresentate da una regolamentazione di accesso ai finanziamenti contenuta nei bandi o nella modulistica approntata per dare attuazione ai programmi contenenti restrizioni immotivate e illegittime che escludono dal novero dei beneficiari i professionisti (es. richiesta iscrizione registro imprese c/o CCIAA).
 
Purtroppo, le raccomandazioni emanate in sede europea non hanno valenza giuridica ed è demandata agli Stati membri la possibilità di recepirne il contenuto attraverso le leggi nazionali. Fino ad ora si è vissuti in un limbo legislativo nel quale le Regioni (che sono gli enti beneficiari dei fondi strutturali e a cui è delegata la gestione degli stessi) nella programmazione pluriennale di questi fondi si sono mosse in ordine sparso - alcune prevedendo l'accesso anche ai liberi professionisti - altre hanno optato per l'inserimento del vincolo dell'iscrizione in CCIAA di fatto escludendo la categoria dei liberi professionisti.

Con la legge di stabilità per il 2016 è prevista anche per i liberi professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020.  Nello specifico, l'emendamento, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si estendano anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. Nella relazione illustrativa allegata all'emendamento è stata esplicitata questa equiparazione Pmi-Professionisti alla luce della distinzione che invece permane in Italia tra le imprese e i professionisti, distinzione che è stata superata in sede UE già da tempo e che, come detto, crea una barriera all'ingresso del mondo dei professionisti alle misure dei fondi europei. 

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