Impermeabilizzazione
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Le impermeabilizzazioni e le garanzie, tutto sotto controllo?

In questi ultimi anni mi sono trovato spesso coinvolto, nella mia qualità di Ingegnere Forense, in contenziosi di varia natura, e tra questi vari Accertamenti Tecnici o Cause di merito inerenti a problemi di impermeabilizzazione. Se poi a questi aggiungo anche le svariate indagini di verifica sulle patologie di degrado o indagini stragiudiziali sulle impermeabilizzazioni posso dire che questo specifico settore, al pari delle pavimentazioni industriali e civili, rappresenta certamente la maggior percentuale del contenzioso nel mondo dell’edilizia.

Impermeabilizzazioni: aspetti contrattuali e giuridici

Non è certamente una novità, ed infatti tutti gli addetti del settore e le statistiche spesso riportate in articoli o presentazioni, indicano questi due settori come rappresentanti la stragrande maggioranza dei contenziosi  in edilizia.

Ma proprio indagando gli aspetti tecnico-giuridici mi sono anche reso conto che, contrariamente a quello che molti pensano, nel caso specifico nel settore delle impermeabilizzazioni, non tutto è sotto controllo, anzi.

Ci sono infatti aspetti contrattuali e giuridici, in relazione anche alle garanzie di legge, che lasciano ampi spazi di incertezza, per non dire veri e propri vuoti, con risvolti relativi soprattutto proprio alle garanzie di legge, sui quali vorrei aprire una discussione tra i vari attori.

Intanto, vediamo chi sono i soggetti che agiscono nel settore delle impermeabilizzazioni:

  • Il Committente
  • Il progettista
  • L’impresa esecutrice
  • La Direzione Lavori
  • Il produttore di materiali impermeabilizzanti
  • Il posatore
  • Il collaudatore
  • La compagnia di assicurazione.

Le interrelazioni tra i vari soggetti sono abbastanza note, ma in questo mio spunto vorrei soffermarmi in questo momento solo al rapporto produttore di materiali impermeabilizzanti e applicatore.

E’ pacifico che un lavoro di impermeabilizzazione deve sottostare ad una garanzia decennale (c.c. 1669), la giurisprudenza in tal senso non lascia alcun dubbio.

Pertanto l’applicatore del sistema impermeabilizzante ha l’obbligo di legge di realizzare in opera un intervento durevole e garantito, appunto, per dieci anni.

E’ il posatore quindi che si accolla l’onere di ottenere e garantire tale risultato e la relativa durabilità, salvo rare situazioni dove lo stesso si trovi ad eseguire solo ed esclusivamente la posa dei prodotti impermeabilizzanti scelti e forniti da altri (es. l’impresa) e sotto  specifiche direttive e puntuali indicazioni  sulla posa tali da poterlo identificare solo come Nudus Minister (quindi come semplice e pedissequo esecutore di ordini ricevuti da altri, e pertanto con responsabilità decisamente limitate).

Ma il posatore, quando sceglie il materiale da applicare, oppure applica “chiavi in mano” un materiale e un ciclo indicato da altri ed esegue quindi il lavoro in opera (con le relative garanzie di legge), si tutela adeguatamente?

Il materiale utilizzato è a sua volta garantito per altrettanti anni?

La scelta di trasformare un materiale (con le sue relative caratteristiche prestazionali) in un sistema durevole nel tempo, considerando quindi anche l’invecchiamento che lo stesso materiale avrà nel corso della sua vita utile in quelle specifiche condizioni, è di esclusiva responsabilità dell’applicatore?

Sotto il profilo giuridico parrebbe di si (ma su questo ci sarà molto da discutere).

Il fornitore garantisce spesso una prestazione del prodotto, non una durabilità dello stesso.

Ho visto nella mia esperienza, che per vari materiali impermeabilizzanti non viene indicata la durabilità ed altri che, nella realtà pratica, non presentano durabilità di 10 anni.

Ma se l’applicatore utilizza questi materiali, è a conoscenza che sarà lui a dover rispondere della durata o meno richiesta dalla legge? E come si tutela?
Fiducia nel fornitore? Esperienza? Poi ci pensiamo?
E gli altri soggetti, come si approcciano a questo problema?

Una risposta potrebbe essere utilizzare materiale certificati ETAG, con tanto di classificazione della vita utile, o comunque materiali e prodotti che possano essere garantiti anche dallo stesso produttore come durevoli, almeno per la durata di legge che l’applicatore è obbligato a rispettare.

Un'altra potrebbe forse essere una polizza rimpiazzo opere seria e completa.

Certamente non è accettabile che ricada sulle spalle dell’applicatore una responsabilità così ampia senza che a sua volta possa tutelarsi.

Come potete vedere l’argomento è complesso e certamente spinoso, ma proprio per le implicazioni che ne derivano, varrebbe la pena di fare il punto della situazione e vedere come uscirne in positivo, coinvolgendo i vari attori e trovare le modalità di soluzione nella chiarezza dei rapporti a tutela di tutti gli attori e soprattutto del Committente.

Gian Luigi Pirovano

Ingegnere – Master II° livello in Ingegneria Forense. Presidente e Direttore Tecnico STEMCO S.r.l.

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