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RC professionale: perchè fare attenzione alle clausole assicurative claims made

Dal Centro Studi CNI una nota sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 6 maggio 2016, n. 9140 in materia di clausole assicurative claims made.

Dal Centro Studi CNI una nota sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 6 maggio 2016, n. 9140 in materia di clausole assicurative claims made.
 
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate in merito alla validità ed efficacia delle clausole assicurative cd. claims made o "a richiesta fatta".
 
La sentenza è stata oggetto di approfondimento da parte del Centro Studi del CNI che ne ha sviscerato gli aspetti di principale interesse per i professionisti.
 
LA NOTA DEL CENTRO STUDI CNI. In estrema sintesi, si anticipa che la Suprema Corte ha affermato il carattere "non vessatorio" delle clausole c!aims made, e cioè delle clausole che nelle polizze di responsabilità civile, subordinano l'operatività della copertura alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza del contratto assicurativo, ovvero in un limitato arco di tempo successivo (nel caso venga pattuita una clausola di "ultrattività").
Tale disciplina si differenzia da quella prevista dalle cd . clausole /oss occurrence ("insorgenza del danno"), in presenza delle quali la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
In particolare, la Corte ha escluso, in linea di massima, la problematicità delle clausole claims made "pure", in cui la copertura è assicurata indipendentemente dalla data di commissione del comportamento illecito, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all'assicurato durante la vigenza della polizza.
Al contrario, resta certamente ferma la possibilità di dichiarare nulla, per difetto di meritevolezza, la clausola claim made cd. "mista", che assicura la copertura solo qualora sia la richiesta di risarcimento che i relativi comportamenti colposi si siano verificati durante la vigenza del contratto assicurativo o in un arco di tempo limitato, immediatamente precedente la data di inizio della polizza.
Le Sezioni Unite si sono, inoltre, pronunciate sulla questione della compatibilità della clausola claims made con le polizze Re professionali, obbligatorie per legge ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
In particolare, la Cassazione rivolge uno specifico invito ai Consigli Nazionali e agli Enti di previdenza professionali, affinché tutelino adeguatamente i propri iscritti nel delicato momento della scelta della polizza per la responsabilità civile, in particolare al fine di prevenire che il garantito sia esposto al rischio di "buchi di copertura".

A tale proposito, si rammenta che il CNI, con il contributo del Centro Studi, ha già svolto un'attività di verifica dei contenuti delle polizze Re professionali (cfr. , da ultimo, Circ. CNI n. 659 del 27.01 .2016). Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite, il Consiglio Nazionale ha avviato un'ulteriore attività di studio delle problematiche connesse alla stipula dei contratti di assicurazione professionale, sempre supportata dal proprio Centro Studi, anche nell'ottica di valutare l'opportunità di addivenire alla definizione di una polizza Rc professionale collettiva, ad adesione volontaria, da sottoporre, appena completata, all'attenzione degli iscritti.