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Cassazione: la responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma non si limita al solo intervento migliorativo

Il tecnico/progettista che deve occuparsi dei lavori incidenti su una porzione dell'edificio ha l'obbligo anche di garantire la sicurezza complessiva dell'opera (all''interno del mandato conferito)

Il tecnico/progettista che deve occuparsi dei lavori incidenti su una porzione dell'edificio ha l'obbligo anche di garantire la sicurezza complessiva dell'opera (all''interno del mandato conferito)

La Corte di Cassazione, con sentenza penale n.36285/2016, fornisce importanti indicazioni sul tema delle ristrutturazioni di edifici e responsabilità del direttore dei lavori in caso di successivo crollo per terremoto.

Di fatto, il tema principale oggetto della sentenza è l'ambito di attribuzione di responsabilità, ossia l'obbligo, per il tecnico chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell'edificio, di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell'edificio.

Il caso specifico a cui si riferisce la sentenza è relativo al lavoro di ristrutturazione inerente un edificio de L'Aquila, avvenuto sette anni prima del sisma del 6 aprile 2009, che aveva visto protagonista un tecnico, direttore dei lavori, per la progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato. Col terremoto, poi, l'edificio è completamente crollato causando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 3.

La Cassazione, premettendo che "ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento", precisa che il lavoro in oggetto aveva carattere strutturale, ossia "si trattava di lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi (oggetto dell'intervento a sue cure). Sicché egli aveva l'obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all'epoca vigente, la quale implicava l'accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l'intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri.”

Quindi, la colpa del progettista deriva dal fatto che "non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l'appunto la funzione di rendere l'edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell'area dell'insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti”.

Nella fattispecie, infatti, “non si è affermato un obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell'edificio, ma di un obbligo delimitato all'opera affidata alle cure del direttore dei lavori".

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