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Contabilizzatori del calore: il condomino non può opporsi alla loro installazione

Con sentenza 134/2016 la Corte di Appello di Trento ha rigettato il ricorso di un condomino che si opponeva alla installazione di sistemi di contabilizzazione all’interno del proprio appartamento.

Con sentenza 134/2016 la Corte di Appello di Trento ha rigettato il ricorso di un condomino che si opponeva alla installazione di sistemi di contabilizzazione all’interno del proprio  appartamento.
 
Si avvicina la scadenza dell’obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini e iniziano anche i primi problemi in termini di gestione.
Il caso riguarda un condomino che era ricorso in Appello contro l’obbligo di installazione di sistemi di rilevamento del calore all’interno del proprio appartamento impedendo l’ingresso dei tecnici incaricati.
 
In merito alla questione l’assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza l’acquisto di una nuova caldaia comune e l’installazione di un sistema di contabilizzazione e telelettura del calore consumato dai singoli condòmini.  
 
Dopo l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori nella sua abitazione, il condomino aveva poi negato l’accesso ai tecnici della ditta incaricata che avrebbero dovuto installare anche dei mini-contatori per rilevare il consumo di calore.
 
Di fronte a tale comportamento, il condominio ha chiamato in giudizio il condomino appellandosi all’art. 843 cod. civ. e al principio di buona fede e correttezza nei rapporti condominiali, mentre il condomino da parte sua sosteneva la nullità assoluta della delibera in quanto non assunta all’unanimità e comunque negando l’applicabilità dell’art. 843 cod. civ. e del principio di solidarietà.
 
ESITO DELLA SENTENZA. Sulla questione i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso del condomino dando ragione quindi al condominio.
Secondo i giudici infatti, l’assemblea condominiale aveva innanzitutto deliberato per adeguarsi ai nuovi obblighi di legge. Se il condomino voleva opporsi alla delibera avrebbe dovuto impugnarla innanzitutto entro 30 giorni
 
Inoltre “la trasformazione – spiegano i giudici - opportunamente illustrata ai condomini e poi voluta dalla maggioranza di essi, rientra pacificamente nel potere deliberativo dell’assemblea e non necessita certo dell’unanimità, come ripetutamente sottolineato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, non rientrando tra le innovazioni voluttuarie o gravose (il CTU ne ha appurato sia l’utilità che la corrispondenza ai prezzi medi di mercato), né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all’alterazione del decoro architettonico, ovvero a rendere inservibili parti comuni all’uso o al godimento dei condomini”.

L'accesso dei tecnici all'abitazione del ricorrente per installare i contatori si sottolinea “non costituisce certo una violazione dei diritti soggettivi del cittadino, dovendosi in esso ravvisare semplicemente l’espressione della volontà espressa dalla maggioranza dell’assemblea condominiale di voler realizzare il nuovo impianto”.