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Richiesta del congedo parentale a ore: tutti i requisiti per gli studi professionali

I dipendenti degli studi professionali, fra gli altri vincoli per la richiesta del congedo parentale ad ore, devono prestare almeno 4 ore di attività lavorativa giornaliera

In tema di congedo parentale a ore dei dipendenti degli studi professionali, fa riferimento l'art.97 del nuovo CCNL degli studi professionali stipulato il 17 aprile 2015 e valido sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa, che ha dato attuazione alle disposizioni del d.lgs 165/2001.

Prima di tutto, va detto che per disporre del congedo parentale, vanno prestate come minimo 4 ore di attività lavorativa giornaliera. Inoltre, il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stabilisce che:

  • la volontà di avvalersi del congedo ad ore deve essere comunicata con almeno 15 giorni di preavviso, con indicazione del numero di mesi di congedo parentale che intende usufruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo;
  • la programmazione mensile delle ore di congedo deve essere sempre concordata con il datore di lavoro;
  • per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo;
  • il calcolo dell’indennità economica da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente;
  • la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche diversi step, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;
  • il congedo a ore è cumulabile, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL;