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Contabilizzazione del calore: come procedere?

Contabilizzazione del calore: tutte le indicazioni su come procedere alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 141/2016 e della norma UNI 10200

Le disposizioni del D.Lgs. 141/2016 e della norma UNI 10200 

La contabilizzazione del calore ha lo scopo di favorire il contenimento dei consumi energetici e consentire la corretta suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle unità immobiliari: permette a ciascuna utenza di conoscere i propri consumi individuali, e, conseguentemente, induce una miglior gestione del sistema di climatizzazione invernale e/o estiva.
In materia di contabilizzazione e termoregolazione, le ultime disposizioni sono contenute nel D.Lgs. 141/2016, in vigore da luglio, e contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 102/2014, attuativo della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
 
Chi deve adeguarsi? Entro quale termine?
Le disposizioni legislative in materia di contabilizzazione del calore riguardano i condomini e gli edifici polifunzionali alimentati:
  • da teleriscaldamento o teleraffreddamento,
  • o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento.
Anche in seguito all’integrazione del D.Lgs. 102/2014 da parte del D.Lgs. 141/2016 il termine ultimo per dotare di dispositivi di contabilizzazione gli impianti di riscaldamento centralizzati resta il 31 dicembre 2016, così come stabilito dalla Direttiva Europea.
 
Come intervenire?
L’integrazione legislativa ribadisce l’ordine di priorità delle due possibilità di intervento: la contabilizzazione diretta e, nei casi in cui questa non è operabile, la contabilizzazione indiretta.
La contabilizzazione diretta dell’energia termica utile, basata sull’utilizzo di dispositivi atti alla misura del consumo volontario, è applicabile solo agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale.
La contabilizzazione diretta dell’energia termica utile prevede l’installazione, all’ingresso della derivazione dell’impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di un contatore di calore, conforme alla UNI EN 1434 (parti da 1 a 6), che misura i consumi volontari.  Tutti gli impianti con contabilizzazione diretta dell’energia termica richiedono l’utilizzo di uno o più termostati ambiente o, in alternativa, per gli impianti dotati di radiatori, di valvole termostatiche, che regolano la temperatura ambiente nelle singole zone termiche.
La contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile è da utilizzarsi qualora non sia operabile la contabilizzazione diretta, con adeguata motivazione, e deve essere associata alla termoregolazione.  La contabilizzazione indiretta, basata su dispositivi conformi alla UNI EN 834 (ripartitori), alla UNI 11388 o alla UNI 9019, è applicata ad impianti termici centralizzati a distribuzione verticale dotati di termoregolazione.
In caso di impossibilità tecnica dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione o di non convenienza economica (con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459) l’obbligo non sussiste ma, per evitare la sanzione, queste condizioni devono essere dimostrate da una relazione di un progettista o di un tecnico abilitato.
 
Come ripartire le spese?
Per la ripartizione della spesa il D.Lgs. 141/2016 sancisce il riferimento alla norma UNI 10200 nella versione più recente, includendo modifiche e/o aggiornamenti. Attualmente la versione in vigore è quella del 2015, ma è di prossima pubblicazione una nuova versione per la quale si è conclusa l’inchiesta pubblica il 13 giugno 2016.
Inoltre il D.Lgs. 141/2016 introduce la facoltà (non l’obbligo!) da parte dell’assemblea condominiale di adottare un criterio semplificato qualora la norma UNI 10200 non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale, superiori al 50%.
 
Criterio di ripartizione secondo la norma UNI 10200:2015
La ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria si fonda su alcuni punti fondamentali riguardanti la composizione del consumo, la composizione della spesa, la valorizzazione del consumo ed i criteri di ripartizione, validi indipendentemente dalla tipologia di servizio ed impianto.
Nel caso di contabilizzazione diretta, il consumo volontario della singola unità immobiliare si determina in base alle letture del contatore di calore (climatizzazione invernale o estiva) o volumetrico (ACS).  Il consumo volontario totale si ottiene come sommatoria dei prelievi volontari delle singole utenze.  Il consumo involontario totale si ottiene come differenza tra il consumo totale ed il consumo volontario.  Il consumo involontario della singola unità immobiliare si ottiene ripartendo il consumo involontario totale tra le utenze in base ai rispettivi millesimi relativi a ciascuna unità immobiliare.
In caso di contabilizzazione diretta, quindi:
  1. Si misura (o si calcola, partendo dai dati della bolletta energetica e noto il rendimento medio annuo del generatore) la quantità di energia utile in uscita dalla centrale termica;
  2. Si quantifica la spesa energetica totale, comprensiva di tutte le spese sostenute per l’acquisto dei vettori energetici o del combustibile impiegato per un dato servizio;
  3. Si determina il costo unitario dell’energia utile, in €/kWh, attraverso il rapporto tra le due precedenti quantità;
  4. Si calcola il consumo volontario totale, come somma dei consumi volontari registrati sui sotto contatori installati all’ingresso di ogni unità immobiliare costituente il condominio o l’edificio polifunzionale;
  5. Si determina il consumo involontario totale, come differenza tra il totale dell’energia utile in uscita e il consumo volontario totale;
  6. Si ripartisce il consumo involontario secondo i millesimi di fabbisogno di riscaldamento, appositamente calcolati ricorrendo alle norme UNI/TS 11300;
  7. Si attribuisce a ciascun utente la quota di consumo volontario, misurata tramite sotto contatore, e la quota di consumo involontario, ripartita sulla base degli specifici millesimi di fabbisogno;
  8. Tramite il costo unitario dell’energia utile, si valorizza economicamente il consumo energetico, volontario ed involontario, attribuito a ciascuna utenza.
Nel caso di contabilizzazione indiretta il calcolo viene invece effettuato in modo differente.
Il consumo involontario totale non può essere determinato per differenza (come invece in presenza di contabilizzazione diretta), bensì deve essere stimato a priori, come frazione dell’energia prodotta (erogata dalla centrale termica ed immessa in rete.  Il consumo involontario della singola unità immobiliare si ottiene ripartendo il consumo involontario totale tra le utenze in base ai rispettivi millesimi relativi a ciascuna unità immobiliare.
 
Il consumo volontario totale si determina per differenza, sottraendo al consumo totale la componente involontaria, da calcolarsi preliminarmente.  Il consumo volontario totale si ripartisce tra le utenze in base alle rispettive unità di ripartizione.  Le unità di ripartizione della singola unità immobiliare sono date dalla sommatoria delle unità di ripartizione dei singoli corpi scaldanti.
In caso di contabilizzazione diretta:
  1. Si misura (o si calcola, partendo dai dati della bolletta energetica e noto il rendimento medio annuo del generatore) la quantità di energia utile in uscita dalla centrale termica;
  2. Si quantifica la spesa energetica totale, comprensiva di tutte le spese sostenute per l’acquisto dei vettori energetici o del combustibile impiegato per un dato servizio;
  3. Si determina il costo unitario dell’energia utile, in €/kWh, attraverso il rapporto tra le due precedenti quantità;
  4. Si determina il consumo involontario totale, tramite calcolo analitico o determinazione tabellare, come quota parte dell’energia utile in uscita dalla centrale termica;
  5. Si calcola il consumo volontario totale dome differenza tra la quantità di energia utile e il consumo involontario;
  6. Si ripartisce il consumo involontario secondo i millesimi di fabbisogno di riscaldamento, appositamente calcolati ricorrendo alle norme UNI/TS 11300;
  7. Si ripartisce il consumo volontario sulla base delle Unità di Ripartizione lette sui singoli ripartitori di ciascuna unità immobiliare;
  8. Si attribuisce a ciascun utente la quota di consumo volontario e la quota di consumo involontario;
  9. Tramite il costo unitario dell’energia utile, si valorizza economicamente il consumo energetico, volontario ed involontario, attribuito a ciascuna utenza.
L’eccezione: il criterio semplificato introdotto dal D.Lgs. 141/2016
 
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