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Cambio di sagoma: le ristrutturazioni della Lombardia sono incostituzionali

La Corte costituzionale ha bocciato la norma 7/2012 della legge della Regione Lombardia riguardante gli interventi di ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con sagoma diversa prima delle novità introdotte col Decreto del Fare

La Corte costituzionale ha bocciato la norma 7/2012 della legge della Regione Lombardia riguardante gli interventi di ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con sagoma diversa prima delle novità introdotte col Decreto del Fare

Gli interventi di ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con sagoma diversa antecedenti l'introduzione delle misure del Decreto del Fare (DL 69/2013) sono illegittimi, perché violano il principio fondamentale della legislazione statale, che la sentenza della Corte Costituzionale n.309/2011 ha desunto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001, nel testo allora vigente, secondo il quale rientravano nella definizione di ristrutturazione edilizia solo gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente.

Per questo la legge regionale della Lombardia 7/2012 ("Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione"), in particolare l'art.17, comma 1, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 224/2016, per violazione dell'art.136 della Costituzione.

Secondo la norma regionale, infatti, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011, nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, sono considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

Per la Consulta, che ricorda di essere già intervenuta in merito (sentenza 169/2015), non contano invece "i mutamenti successivamente intervenuti nella legislazione statale, che hanno rimosso il divieto di alterazione della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie, su cui si fondavano le dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza 309/2011: come già precedentemente osservato, l’odierna questione e la norma che ne costituisce oggetto concernono situazioni anteriori a tale innovazione della legislazione statale e non sono da essa interessate".

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