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Omessa denuncia di lavori in zona sismica: scatta anche se il rischio è basso

L'omessa denuncia di lavori in zona a rischio sismico, prevista dall'art.93 del dpr 380/2001, si configura anche se l'esecuzione dei lavori avviene in una zona a basso indice

E' necessario dare preavviso al Genio civile e acquisire la relativa autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione competente, per iniziare dei lavori edilizi in zona sismica, anche se l’indice di riferimento del rischio è basso.

E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza 42601/2016 ha condannato il titolare di una impresa di costruzioni per aver realizzato sullo stesso fabbricato, sito in zona sismica 2, opere edilizie senza darne preavviso.

Per i giudici supremi, infatti, il reato di omessa denuncia di lavori in zona sismica previsto dall’art. 93 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’Edilizia) si configura anche in caso di esecuzione di lavori in zone incluse tra quelle a basso indice sismico, in quanto la normativa antisismica è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione e, in particolare, dal Genio civile sull'attività edificatoria che si svolge in tali zone.

Per la Cassazione, quindi, non rileva il fatto che la zona dei lavori sia inclusa fra quelle a basso rischio sismico, visto che l'art.83 del dPR 380/2001 non pone alcuna distinzione fra categorie di zone sismiche, e non conta la 'prova' della natura, sismica o meno, dell'area sulla quale insiste l'opera, ma la corretta interpretazione del decreto ministeriale che individua le zone sismiche indipendentemente dalla loro classificazione. Inoltre, la natura dell'opera è irrilevante, perché l'ammenda è applicabile anche alle costruzioni non in muratura e in legno.

La normativa di riferimento
Gli articoli 83, 95 e 93 del Testo Unico Edilizia stabiliscono che:

  • le costruzioni da realizzare in zone sismiche sono disciplinate da norme tecniche emanate con decreti del MIT, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;
  • i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche sono definiti con decreto del MIT;
  • chi intende realizzare costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in tali zone deve darne preavviso allo sportello unico, con ammenda - in caso di violazione dell'obbligo - da 206 a 10.319 euro.

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