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Senza direttore dei lavori è responsabile dei danni anche il committente

Per la Cassazione, la mancanza del direttore dei lavori ossia di un professionista abilitato che segua l'impresa nell'esecuzione dell'opera appaltata, fa ricadere la responsabilità per eventuali danni anche sul committente

La responsabilità dei danni in caso di assenza del Direttore dei Lavori non è solamente a carico dell'impresa appaltatrice, o almeno non completamente. Ne risponde anche il committente, se i lavori sono stati eseguiti "sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente" dello stesso. Il principio è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza 22884-2016, pubblicata il 10 novembre, ha fatto scattare un altro monito per chi decide di effettuare lavori edili senza un professionista abilitato che segua l'impresa nell'esecuzione dell'opera appaltata.

Ricordiamo che il Direttore dei Lavori è comunque obbligatorio per legge quando si interviene su strutture o con utilizzo del cemento armato, insieme alla figura del progettista o del professionista che segure i calcoli. Se, per lavori di entità modesta, il committente ritiene di poter fare a meno del DL, deve comunque essere pronto a prendersi la responsabilità dei danni, che non può essere demandata interamente all'impresa appaltatrice.

Se, come già sopra esposto, i lavori sono stati eseguiti "sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente" del committente, i danni causati da errori esecutivi saranno risarciti sia dall'impresa che dai privati committenti, visto che la mancanza del direttore dei lavori non va ad accrescere la responsabilità dell'impresa.

Va da sè che il direttore dei lavori, accettando l'incarico, deve poter garantire quantomeno una capacità di supervisione e controllo sulla corretta esecuzione degli elementi portanti, anche se la progettazione non rientri nella sua competenza.