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Contabilizzazione del calore: il condominio 'autonomo' paga sempre la conservazione dell'impianto centralizzato

Contabilizzazione del calore: per la Cassazione vale sempre il principio per cui il condomino distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve comunque partecipare alle spese per l'adeguamento e alla conservazione dell'impianto

Il condominio, anche se distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento e quindi dotato di un impianto autonomo, deve comunque partecipare alle spese per l'adeguamento e conservazione dell'impianto centrale.

E' il principio ribadito dalla Cassazione, che nella sentenza 23756/2016 conferma un orientamento già adottato in precedenze pronunce: “il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale”.

In virtù di questo principio, è sempre legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare.

Ricordiamo che in virtù della legge 220/2012, dal 18 giugno 2013 il còndomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento/condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri o aggravi economici per gli altri còndomini: in tal caso, si concorre al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto per la sua conservazione e messa a norma.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF!