Antincendio
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Considerazioni sulle potenzialità proposte dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi nella progettazione delle attività industriali

Considerazioni sulle potenzialità proposte dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi nella progettazione delle attività industriali

A poco più di un anno dalla pubblicazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M.3.08.2015), dopo l’approfondimento di gran parte degli aspetti peculiari ed innovativi in questo presenti, è possibile riportare alcune considerazioni sull’evoluzione che la sicurezza antincendio ha subito in ambito industriale e non solo.
Se ci si soffermasse ad esaminare soltanto gli aspetti formali dettati dall’art.2 (Campo di applicazione) il Nuovo Codice potrebbe apparire ad una prima lettura frettolosa, la “semplice” emanazione di una norma indirizzata alle attività produttive che sino a quel momento non avevano ancora specifiche regole di prevenzione incendi. Dopo una lettura approfondita dell’Allegato 1 (Norme tecniche di prevenzione incendi), si può comprendere subito che il Nuovo Codice costituisce invece il riferimento fondamentale ed indispensabile per l’approccio generale alla materia antincendio secondo i principi e le regole della più moderna scienza già riconosciuta ed applicata da anni in gran parte del resto dell’Europa.

Esaminando la struttura del Nuovo Codice, risulta subito evidente la presenza di un’impostazione estremamente organica, tecnica, completa e ben articolata per l’intera materia antincendio che grazie all’ausilio del Nuovo Codice risulta di facile comprensione ed apprendimento soprattutto per chi è già stato abituato nel passato a doversi confrontare con tale materia e più in generale per chi è già stato chiamato ad affrontare in senso più ampio, la sicurezza antincendio con il coordinamento di innumerevoli Leggi, Decreti e Circolari che si erano “stratificate” nel tempo.
Ben difficilmente qualsiasi interlocutore potrà ora riportare osservazioni al Nuovo Codice che gli attribuiscano maggiori difficoltà nel gestire le complesse problematiche di prevenzione incendi, rispetto al passato.
Non posso ritenere che l’applicazione “incrociata” di norme generali, fortemente amministrative e poco tecniche, quali il D.M.10.03.1998, il D.Lgs.81/2008 e smi, D.M. 7.08.2012 rendessero di maggiore facilità l’applicazione dei criteri di prevenzione incendi alle attività produttive rispetto all’attuale “linearità e pulizia” dettata dal Nuovo Codice.

Non si può dimenticare quanto la sicurezza antincendio si sia evoluta negli ultimi anni, quanto la materia antincendio abbia trovato particolare attenzione in Europa e quanto il mondo scientifico abbia apportato continue evoluzioni alla corretta e completa interpretazione del fenomeno incendio, tutti questi fattori risultano assenti nelle vecchie norme prescrittive ed invece risultano oggi organicamente organizzati nel Nuovo Codice.
Non si può nascondere che nel passato il titolare dell’attività ed il tecnico antincendio restavano frequentemente nell’incertezza di aver correttamente applicato ogni riferimento noto e necessario all’attività in esame e senza la certezza che le regole applicate fossero frutto di interpretazioni oggettive e uniformi sul territorio, condizioni che con il Nuovo Codice non paiono più presenti.

Non posso neanche ritenere che i metodi normativi prescrittivi del passato fossero forse più severi ma di fatto più facili da applicare per i professionisti impegnati nella sicurezza antincendio.
Le indicazioni prescrittive e “rigide” del passato, se da un lato non richiedevano alcuno sforzo progettuale al professionista, che doveva semplicemente valutarne l’applicabilità, con regole “preconfezionate” e poco aggiornate dettate direttamente dal normatore, dall’altro trovavano continuamente difficoltà nella loro applicazione per le particolarità che ogni insediamento produttivo presenta, non riuscendo sempre a dare risposta coerente alle regole fissate dal normatore e richiedendo frequentemente il ricorso alla Istanza di Deroga.

Se poi esaminiamo la struttura del Nuovo Codice con attenzione ad ogni Strategia Antincendio proposta, si riscontra immediatamente che il normatore in tale caso ha contemplato “quattro” diverse tipologie di soluzioni (mi sia consentito di definirne quattro) per dare piena risposta ad ogni prestazione antincendio necessaria.
Seguendo un criterio che cerca di organizzare in ordine di complessità le soluzioni proposte dal Nuovo Codice, si ritrovano misure o regole che soddisfano le prestazioni antincendio minime richieste secondo la seguente impostazione:

Un primo livello - “Soluzioni Conformi” che di fatto costituiscono regole prescrittive del tutto analoghe quelle previste nel passato, con un limitato, per non dire assente, contributo progettuale da parte del professionista.

Un secondo livello - “Soluzioni Alternative” che consentono, con una maggiore esperienza professionale/scientifica, di trovare risposta agli obiettivi di sicurezza antincendio facendo riferimento a norme internazionali, a principi alternativi o all’impiego di materiali innovativi più avanzati.

Un terzo livello - “Soluzioni Alternative con i metodi della Ingegneria della Sicurezza Antincendio (FSE)”, che forniscono sicuramente la risposta a cui è legato il maggiore impegno professionale, la conoscenza più avanzata e “sofisticata” del fenomeno incendio ma che dotano il professionista di una vera e propria flessibilità secondo un approccio prestazionale/progettuale “libero” alla risoluzione del problema.

Infine un quarto livello - “Soluzioni in Deroga” per tutti quei rari casi ove le precedenti soluzioni non riescono a dare risposta alle prestazioni antincendio previste.
Sarà allora il professionista a scegliere il livello di complessità necessario o a lui funzionale, per dare risposta ai requisiti minimi di sicurezza antincendio previsti per l’attività in esame.

Non posso inoltre ritenere che il successo di un codice avanzato e flessibile come quello di recente pubblicazione, sia dovuto unicamente alla disponibilità di un software applicativo che riduca o elimini l’apporto decisionale del professionista e riduca lo studio delle misure di sicurezza ad una semplice compilazione asettica di campi precostituiti.
La forza del nuovo codice è anche e soprattutto nella scelta progettuale che questo propone e conseguentemente nella sua capacità di adattarsi ad un maggior numero di casistiche di cui risulta formata la realtà.
Dopo queste doverose premesse, si ritiene significativo riportare brevi considerazioni su alcuni aspetti innovativi introdotti dal nuovo codice, le cui potenzialità forse non sono state ancora comprese a fondo.

Profili di Rischio – Capitolo G.3
Non si può trascurare che alla base di tutta l’impostazione del Nuovo Codice è stata posta l’Analisi del Rischio dell’attività in esame.
Tale approccio preso come riferimento da codici di origine anglosassone, era già presente anche in precedenti norme (D.M. 10.03.1998) ma con una classificazione piuttosto generale, qualitativa e definita dal normatore solo per i luoghi di lavoro con livello di rischio elevato (Allegato IX).

Con il Nuovo Codice il profilo di rischio del compartimento e/o dell’attività viene attribuito in modo quantitativo/numerico, sulla base della piena comprensione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti che frequentano l’attività e sulla base della velocità caratteristica di crescita dell’incendio che può essere associata ai prodotti combustibili ed infiammabili presenti.
Pur comprendendo che la velocità di crescita di un incendio sia ancora un fattore di non immediata individuazione, occorre però specificare che ormai l’intera compagine scientifica mondiale riconosce nella potenza termica rilasciata da un incendio (RHR), l’unico strumento quantitativo in grado di rappresentare in modo appropriato la gravità di un incendio.

Il professionista che con il Nuovo Codice volesse adottare Soluzioni Alternative secondo i metodi della Ingegneria della Sicurezza (FSE), dovrebbe comunque basare tutto il proprio studio su tale fattore, per poter rappresentare in modo appropriato l’incendio specifico dell’ambiente in esame. Sono ormai presenti da tempo diverse pubblicazioni internazionali di reputata affidabilità che riportano in modo estremamente meticoloso e coordinato riferimenti sulla potenza termica (RHR) rilasciata da incendi derivanti dai più svariati materiali/oggetti e conseguentemente in grado di fornire anche la velocità di crescita dell’incendio nelle fasi iniziali, in funzione dei materiali esaminati.
Per la prima volta il Nuovo Codice permette perciò di assegnare all’attività un Profilo di Rischio “pesato” sulla reale gravità dell’incendio e sulla esposizione degli occupanti ai suoi effetti.

Resistenza al Fuoco delle strutture - Capitolo S.2
Per la prima volta, le norme del settore antincendio consentono di valutare la resistenza al fuoco delle strutture, non soltanto con riferimento al carico di incendio presente all’interno del fabbricato ma in funzione della ubicazione dell’immobile, del suo affollamento e della sua possibile interferenza con eventuali manufatti limitrofi.
Nel passato, per insediamenti industriali, per magazzini isolati ed in generale per impianti con scarsa presenza di persone, venivano richiesti (mi permetto di dire: inutilmente) requisiti di resistenza al fuoco delle strutture piuttosto elevati, con un impegno economico di costruzione tutt’altro che trascurabile o con l’impossibilità, di fatto, di adottare specifici materiali a scopo costruttivo (acciaio, conglomerato cementizio precompresso, ecc.), senza fornire in alternativa un reale incremento di sicurezza per l’attività o per la compagine dell’insediamento.

Nella pianificazione dei fabbricati industriali, il progettista oggi è frequentemente impegnato a coniugare diverse regole costruttive che devono tenere conto della salubrità, della sismica, della sicurezza antincendio, del risparmio energetico, dell’impatto ambientale ed altre ancora, che non sempre trovano perfetta armonia in un’unica scelta costruttiva o dove addirittura scelte di carattere antincendio si trovano in contrasto con scelte di carattere sismico e viceversa, ove frequentemente la perdita dei beni contenuti supera ampiamente il valore economico del fabbricato che li contiene.
Con l’introduzione di Livelli di Prestazione per la resistenza al fuoco delle strutture che contemplano anche la possibilità di prevedere e consentire il collasso strutturale, è stato dato un peso maggiormente consapevole ed appropriato a tanti fabbricati produttivi che durante la loro vita ben difficilmente potranno essere di pericolo per le persone o per gli insediamenti limitrofi anche in caso di incendio.

Nel caso il fabbricato destinato all’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco si trovi nelle seguenti condizioni (Livello di Prestazione I):

Il nuovo codice consente che venga costruito con strutture che non hanno alcun particolare requisito di resistenza al fuoco (R0), prevedendone il collasso sull’area limitrofa qualora completamente isolato.

In genere, possono rientrare nei criteri appena riportati le seguenti attività:
• capannoni industriali monopiano destinati a depositi e/o magazzini
• magazzini intensivi automatizzati
• locali di servizio
• centrali tecnologiche, CED
• fabbricati industriali isolati destinati prevalentemente alle compagini impiantistiche
 

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Davide Grandis

Ingegnere, Libero professionista – Docente master SAFEng, Università di Ferrara

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Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

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