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Incarichi dei professionisti e cariche elettive nelle PA: nuove misure su incompatibilità e inconferibilità

Manovra Correttiva e novità per i professionisti: l'art.22 comma 4 prevede che rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso

Tra le numerosissime novità contenute nella Manovra finanziaria correttiva (cd. Manovrina), il decreto legge 50/2017 convertito con modifiche dalla legge 96/2017 all'art.22 comma 4 propone un'importante ‘cambiamento’ per quel che riguarda l’incompatibilità ai titolari di cariche elettive, per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle PA, specificando che non vi rientrano quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva.

Viene invece sancita una incompatibilità per quegli incarichi conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

Di fatto, quindi, l'art.22 comma 4 modifica la versione "iniziale" della norma e stabilisce, infine, che gli incarichi conferiti da una PA e che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva restano remunerabili e viene eliminata la previsione secondo cui, in caso di carica elettiva comunale, la PA conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa.

Di seguito il testo integrale del comma 4:

4. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.»