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Urbanistica tecnica, urbanistica normativa: una convivenza difficile

la complessa vicenda del “Regolamento Edilizio tipo” per il Piemonte

Il caso della Regione Piemonte
 
Le due anime dell’urbanistica contemporanea
La normativa urbanistica ed edilizia stringono le attività pubbliche e private, connesse al territorio, in una rete così stretta, che tendono a sfuggire le origini stesse del sistema, e di conseguenza del problema.
La normativa urbanistica, innanzitutto, nasce da lontano: verso il 550 DC, l’architetto Giuliano d’Ascalona, nella Palestina ancora bizantina, traccia già un regolamento edilizio, che ci è giunto, di buona precisione e ricco di termini tecnici.
Sicuramente il Medioevo aveva altre preoccupazioni davanti a sé: ma, con il rinascere dell’Europa, la normativa e l’arte della città riprendono vita ed autonoma dignità. Dal primo Building Act londinese del 1619 all’attuale profluvio di leggi e regolamenti, si forma un percorso unico e continuo, che pare condurre ad un solo obiettivo: complicare sempre di più l’azione di chi intende costruire.
 
Appare ormai chiaro che – nel grande insieme culturale e politico dell’urbanistica – esistono due filoni ben precisi:
  • o l’urbanistica normativa (le “Leggi Urbanistiche” ed i “Regolamenti Edilizi”), che mira a controllare l’uso del suolo e dell’edificato prevalentemente mediante l’uso della parola;
  • o l’urbanistica tecnica (i “Piani”, a qualunque livello siano), che persegue lo stesso obiettivo prevalentemente mediante l’uso della rappresentazione grafica.
Chiunque pratichi le materie dell’urbanistica sa quanto sia difficile tenere insieme queste due grandi famiglie: troppo spesso la norma non dialoga con il piano, oppure il piano va per conto suo, inventandosi la sua norma.
 
Sono stati, e continuano ad essere, tanti i tentativi di portare a riunione i due aspetti dell’urbanistica, rendendo la materia più chiara e la vita dei cittadini più semplice. Non è impresa facile, anche perché la facilità estrema con cui oggi si duplicano testi e disegni spinge nella direzione di aumentare all’infinito la produzione tecnica e normativa, nel vano tentativo di arrivare al dominio completo della materia e di tutti i processi di trasformazione del territorio.
 
La Regione Piemonte, va riconosciuto, ha cercato con costanza di razionalizzare le norme ed i piani che governano il suo territorio (o meglio il territorio dei suoi 1200 Comuni: un numero enorme!).
Qualche risultato importante è stato raggiunto: la Legge Urbanistica Regionale (LUR) risale al 1977, è stata costantemente aggiornata, e riordinata nel 2013 in un organico “Testo Unico”; sul territorio regionale agiscono il Piano Territoriale Regionale (PTR) e – da poco – anche il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumenti di inquadramento generale validi per tutti i Comuni.
 
Molto più difficile è invece superare il livello della norma “a grande scala” per entrare nel dettaglio tecnico ed operativo dell’urbanistica: spesso sono carenti il tempo e soprattutto le strutture tecniche, rese drammaticamente carenti da anni di “austerità” che ha portato al doloroso smantellamento degli uffici che facevano l’orgoglio della burocrazia sabauda. 
 
È, quindi, con soddisfazione che si salutano due passi, compiuti dalla Regione Piemonte, che tentano di ricucire norma scritta ed operato tecnico, portando un po’ di razionalità nel sistema dell’urbanistica piemontese: i problemi, come vedremo, non mancano, ma lo sforzo è interessante e merita, da parte di tutti i Tecnici interessati al territorio, di essere conosciuto, studiato e naturalmente commentato e criticato.
 
Dalla “carta geografica” alla “informazione geografica”
Il primo testo cui facciamo riferimento è un recente Disegno di Legge Regionale, individuato con il numero 249/2017, presentato dalla Giunta al Consiglio in data 3 maggio scorso, approvato dalla Commissione Urbanistica Regionale il 6 settembre 2017.
Il titolo, molto tecnico, si riferisce alla “Infrastruttura regionale per l’informazione geografica”: nel concreto, si tratta dell’ambizioso tentativo di razionalizzare ed agevolare il passaggio dalla “carta geografica” (stampata e, quindi, per definizione non modificabile) all’informazione geografica, fatta di un flusso continuo di dati e notizie, da cui è tuttavia possibile estrarre le basi cartografiche ed informative, che sono l’ossatura di ogni tipo di Piano.
 
La vecchia “carta geografica” è, quindi, definitivamente archiviata: non solo la “carta su carta” (ormai scomparsa da decenni), ma anche la “carta informatizzata”, che è null’altro se non un “disegno informatico”, cui sovrapporre le indicazioni dei Piani.
Nell’era dell’informazione geografica, invece, il supporto non è più statico e passivo, ma costantemente aggiornato e capace soprattutto di trasmettere all’urbanista informazioni e dati, fondamentali per costruire un’urbanistica chiara, sicura e comprensibile.
 
Il disegno di legge crea, per questo nuovo strumento di conoscenza del territorio, un nome ed una sigla: base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE).
L’indicazione pare chiara: nella BDTRE gli Enti (ma anche i professionisti e tutti i cittadini) potranno trovare non solo “il disegno” del territorio, ma anche tutte le informazioni che possono essere utili per comprendere, normare e governare quel territorio, senza perdersi in mille consultazioni parallele, e, quindi, … anche senza la “scusa dell’ignoranza”.
Un esempio può chiarire meglio la novità della BDTRE: se io progetto un Piano nell’ambiente informatico della BDTRE, ho la certezza che il mio Piano si “incastrerà” perfettamente con il resto della cartografia del Piemonte.
In altre parole, non servirà più il defaticante e complesso lavoro di “mosaicare i Piani locali” per comprendere il disegno d’insieme di un territorio sovracomunale: ogni Piano nasce, infatti, come figlio di un disegno unitario, in cui si inserisce in maniera automatica.
Non solo.
Nel progettare il Piano (ma anche nel compiere qualsiasi progetto edilizio in Piemonte) la BDTRE non mi fornisce solo il corretto supporto cartografico su cui appoggiare le mie scelte: è anche (forse soprattutto…) la fonte di informazioni utili per il progetto.
Infatti, la infrastruttura per l’informazione geografica è definita proprio come un insieme di dati territoriali, i quali a loro volta sono “i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un’area geografica specifica” (art. 2 del disegno di legge).
 
Il progettista può, quindi, ad esempio, interrogare la BDTRE per sapere i vincoli paesaggistici che gravano su quel particolare luogo, per saperne le caratteristiche geologiche, per conoscerne il rischio alluvionale.
Il tutto, in una forma del tutto aperta al pubblico, come specifica l’art. 6 del disegno di legge.
Ovviamente, la BDTRE non nasce magicamente da sola, completa di ogni possibile informazione o dato sul territorio: occorre un lungo e defatigante lavoro, affinché gli archivi informatici siano unificati e soprattutto affinché gli archivi cartacei (ancora numerosi) vengano a far parte del nuovo sistema. 3
 
Un lavoro che difficilmente potrà essere sviluppato dagli uffici regionali, cronicamente sottodimensionati, e che il DDL (o, meglio, la sua “Relazione Illustrativa”) indica chiaramente che sarà svolto dal CSI, ente informatico della Regione.

Regole ed ancora regole: la complessa vicenda del “Regolamento Edilizio tipo” per il Piemonte  

(...continua la lettura nel pdf)
 

Articolo a cura dell' ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TORINO.
 
AUTORE: Livio Dezzani, Ingegnere ed Architetto, Urbanista, membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

 

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Livio Dezzani

Ingegnere ed Architetto, Urbanista, membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

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